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Sentenza

Sentenza n. 1598/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4084/2023 pubblicata in data 29.12.2023

Giustizia amministrativa202503101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4084/2023, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4084/2023, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la carta docente per tre anni scolastici, per l'importo di 500 euro annui. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione ha adempiuto alla sentenza e ha prodotto la documentazione giustificativa. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante l'adempimento dell'Amministrazione. Poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e la parte ricorrente dichiara soddisfatta la propria pretesa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Se l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
  • La distrazione delle spese in favore del difensore è disposta quando il difensore della parte vittoriosa si dichiara antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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