Sentenza n. 156/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento A) del Decreto -OMISSIS-/2024, datato 19.06.2025 e notificato in pari data, con il quale il D.A.P. - Provveditorato Regionale della Sardegna, ha irrogato all’Agente -OMISSIS- la sanzione disciplinare della pena pecuniaria ex art. 3,D.Lgs. n. 449/1992, nella misura di 1/30^ della retribuzione fissa mensile; B) di ogni ulteriore atto antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso al superiore provvedimento, compreso l’atto di contestazione degli addebiti disciplinari del 07.11.2024, notificato il successivo 11.11.2024; la Delibera del Consiglio Regionale di Disciplina del 09.06.2025 e, ove occorra, la Relazione di servizio del 08.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 1/30 della retribuzione fissa mensile, successivamente revocata in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dipendente dell’Amministrazione penitenziaria, aveva impugnato la sanzione disciplinare irrogata per avere omesso di registrare con il badge l’orario di uscita dal servizio l’11 giugno 2024, giornata nella quale era rientrata in servizio durante un periodo di congedo parentale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare e dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, lamentando la tardività e la genericità della contestazione, notificata il 11 novembre 2024, a 154 giorni dai fatti, nonché il mancato rispetto dell’obbligo di procedere senza ritardo previsto dall’art. 1398 del codice dell’ordinamento militare, assunto quale parametro di riferimento. Con il secondo motivo ha contestato la violazione dell’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 449/1992 e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta e omessa valutazione dei presupposti, sostenendo che non potesse configurarsi la recidiva, poiché la precedente sanzione disciplinare della censura era stata irrogata il 26 agosto 2024 per fatti commessi successivamente a quelli oggetto del nuovo procedimento. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 62/2013, l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, l’ingiustizia manifesta e la sproporzione della sanzione, assumendo di non avere violato i doveri richiamati dall’Amministrazione.
La decisione
Nelle more del giudizio il Ministero della Giustizia ha adottato il decreto n. 203 del 13 novembre 2025, revocando in autotutela la sanzione impugnata e accogliendo integralmente le ragioni poste a fondamento del ricorso. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza avesse soddisfatto integralmente l’interesse sostanziale perseguito dalla ricorrente, determinando il raggiungimento del bene della vita richiesto. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i tre motivi di ricorso. Le spese sono state poste a carico del Ministero della Giustizia, in applicazione del principio di soccombenza, e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, ove dovuti.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 449/1992
recidiva in una mancanza punibile con la censura
La disposizione è stata richiamata dall’Amministrazione quale base della contestazione della recidiva e dell’irrogazione della pena pecuniaria; il TAR non ne ha esaminato il merito per effetto della cessazione della materia del contendere.
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
La ricorrente lo ha invocato quale parametro per contestare la tardività della contestazione disciplinare; il TAR non ha deciso la censura.
art. 1398 codice dell'ordinamento militare
È stato indicato dalla ricorrente quale parametro dell’obbligo di tempestivo avvio del procedimento disciplinare; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 3 d.P.R. n. 62/2013
È stato richiamato quale fonte dei doveri di comportamento asseritamente violati; il TAR non ha deciso la relativa censura.
art. 72-bis c.p.a.
Ha disciplinato la fissazione della camera di consiglio nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta; il TAR ha applicato tale disposizione alla revoca in autotutela della sanzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È stato richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell’atto impugnato, quando soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente e realizza il bene della vita richiesto, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando il giudizio si definisce per cessazione della materia del contendere a seguito di un provvedimento amministrativo integralmente satisfattivo adottato nelle more, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i motivi di ricorso.
- La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa non impedisce la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza, con addebito all’amministrazione che ha adottato l’atto poi revocato.
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