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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5425/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) che ha condannato Roberto Pavarino per omicidio stradale (art. 589-bis, commi 1 e 7 c.p.) e ha irrogato l'accessoria sospensione della patente ai sensi dell'art. 222 d.lgs. n.282/1992. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi motivazionali per una motivazione ritenuta "scarna" circa la durata della sanzione amministrativa accessoria e lamentava altresì che non fosse stata applicata la riduzione di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito motivazione sufficiente quanto alla determinazione della sospensione della patente, richiamando la distinzione tra criteri per la pena penale e per la sanzione amministrativa accessoria (art. 218 cod. strada) e facendo riferimento alla giurisprudenza e alla Consulta (Corte cost. n. 88/2019) che rendono possibile l'applicazione della sospensione anziché della revoca. La Corte ha inoltre ritenuto applicato correttamente il principio della riduzione previsto dall'art. 222, comma 2-bis (la sospensione è stata indicata in tre anni ma concretamente applicata in anni due e mesi sei). Per l'inammissibilità è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento; applicazione della pena su richiesta delle parti è compatibile con l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, fermo restando l'autonomia del giudice nel determinarne la durata.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale, titolo di reato per il quale è stato patteggiato il ricorrente.

  • art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 282 (cod. strada)

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente; la Corte ricorda che, in applicazione della giurisprudenza e della Consulta, in alcuni casi di omicidio stradale il giudice può adottare la sospensione invece della revoca.

  • art. 222, comma 2-bis cod. strada

    Prevede la diminuzione di un terzo della sanzione amministrativa accessoria quando la pena è applicata con patteggiamento; la Corte ha ritenuto che la riduzione sia stata concretamente recepita nella sentenza impugnata.

  • art. 218, comma 2 cod. strada

    Stabilisce i criteri per determinare la misura delle sanzioni amministrative accessorie (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione); la Corte indica che il giudice deve motivare la durata della sospensione facendo riferimento a questi parametri.

  • art. 133 cod. pen.

    Non applicabile per la commisurazione della sanzione amministrativa accessoria: le misure amministrative vanno determinate secondo l'art. 218 cod. strada, autonomamente rispetto ai criteri penali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha irrogato euro 3.000 per responsabilità nella proposizione del ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 88/2019

    Ha chiarito che nei casi di omicidio stradale non è automatica la revoca della patente; il giudice può valutare l'applicabilità della sospensione, il che incide sulla scelta e motivazione della sanzione amministrativa accessoria.

Massime di principio

  • Quando la sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) è commisurata in misura modesta o inferiore alla media edittale, il giudice può soddisfare l'onere motivazionale anche con una motivazione sintetica che menzioni l'adeguatezza o congruità della misura.
  • Se la sospensione supera sensibilmente la media edittale, il giudice deve motivare in modo adeguato e puntuale, richiamando i parametri dell'art. 218 cod. strada: gravità della violazione, entità del danno e pericolo per la circolazione.
  • La determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria è autonoma rispetto alla commisurazione della pena principale: i criteri dell'art. 133 c.p. non si applicano alle sanzioni amministrative accessorie, per le quali valgono i parametri del codice della strada.
  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), trova applicazione la riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada (diminuzione di un terzo) e il giudice deve concretamente dare conto dell'applicazione di tale riduzione nella misura resa nel provvedimento.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale confrontare le censure con la motivazione effettiva della sentenza impugnata: deduzioni generiche sulla "scarsa motivazione" senza un confronto puntuale con il testo motivazionale comportano spesso l'inammissibilità del ricorso.
  • La Corte costituzionale e la giurisprudenza consolidata possono modificare l'ambito di applicazione automatica di sanzioni (es. revoca della patente) imponendo al giudice di valutare alternative più miti quando giustificate, fatto che deve essere esplicitamente richiamato e motivato nelle decisioni di merito.

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