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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28700/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva rigettato l'appello del pubblico ministero avverso la declaratoria di inefficacia, per decorrenza dei termini di cui all'art. 303 c.p.p., della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. applicata a Mari Paolo. Il PM sosteneva che il raddoppio del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 39 L. 262/2005 non fosse tacitamente abrogato dalla successiva riscrittura dell'art. 132 T.U.B. operata dall'art. 8, comma 2, L. 141/2010, per cui la misura cautelare sarebbe rimasta efficace oltre la data indicata dal giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del pubblico ministero ritenendolo infondato. Il Collegio ha condiviso l'orientamento secondo cui l'art. 8, comma 2, L. 13/8/2010, n. 141 ha integralmente sostituito il previgente art. 132 del T.U.B., riformulandone sia la parte precettiva sia quella sanzionatoria, e ha quindi tacitamente abrogato la disposizione di cui all'art. 39 L. 28/12/2005, n. 262 che aveva raddoppiato le pene. Di conseguenza la cornice edittale applicabile è quella risultante dalla novella del 2010 (max 4 anni) e la misura cautelare in concreto applicata era divenuta inefficace per decorrenza dei termini (scaduta il 30/06/2021); pertanto il rigetto dell'appello del PM da parte del Tribunale del riesame è confermato.

Norme richiamate

  • Art. 132 D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) - formulazione originaria

    «Chiunque svolge una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto ... è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche ...»

    Testo originario cui si riferisce la vicenda; la Corte rileva che la novella del 2010 ha sostituito integralmente tale disposizione ripristinandone la cornice edittale (6 mesi - 4 anni) e aggiornando la multa in euro

  • Art. 39 Legge 28 dicembre 2005, n. 262

    «Le pene previste dal testo unico ... sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale»

    Disposizione del 2005 che, in via generale, aveva raddoppiato le pene previste dal T.U.B., portando il massimo a 8 anni; la Corte ritiene che tale raddoppio sia stato tacitamente abrogato per incompatibilità dalla successiva riscrittura dell'art. 132 operata nel 2010

  • Art. 8, comma 2, Legge 13 agosto 2010, n. 141

    «L'articolo 132 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "Art. 132. Abusiva attività finanziaria ... è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329"»

    Norma che ha sostituito integralmente il previgente art. 132, riformulando sia il precetto sia l'apparato sanzionatorio; per la Corte tale sostituzione costituisce abrogazione tacita delle modifiche intervenute con l'art. 39/2005

  • Art. 303 c.p.p.

    Norma processuale che disciplina la durata di efficacia delle misure cautelari personali; il giudice ha dichiarato l'inefficacia della misura per decorrenza dei termini previsti da questa disposizione in relazione alla cornice edittale vigente

  • Art. 15 delle Preleggi

    Principio secondo cui la disposizione sopravvenuta abroga la precedente se incompatibile; la Corte invoca tale principio per ritenere avvenuta l'abrogazione tacita del raddoppio sanzionatorio

Massime di principio

  • Quando una legge successiva sostituisce integralmente il testo di una disposizione penale (testo unico o articolo), tale sostituzione può comportare la tacita abrogazione di interventi normativi anteriori che avevano modificato la stessa disposizione, se sussiste incompatibilità tra le norme (art. 15 delle Preleggi).
  • Per valutare la portata di una novella normativa è utile confrontare non solo il precetto ma anche l'apparato sanzionatorio: la reintroduzione di valori sanzionatori corrispondenti al testo anteriore alla modifica può indicare la volontà legislativa di annullare la precedente aggravazione.
  • In caso di contrasto giurisprudenziale su quale norma sia applicabile, il controllo sugli effetti processuali (es. durata delle misure cautelari calcolata in funzione del massimo edittale) richiede verificare quale quadro normativo fosse vigente al momento in cui decorrono o scadono i termini rilevanti.
  • Per la conservazione o meno di aumenti sanzionatori intervenuti con legge successiva occorre accertare se la successiva legge abbia "riformulato integralmente" la fattispecie; se sì, l'aumento anteriore potrebbe considerarsi tacitamente abrogato.
  • In ipotesi simili il pubblico ministero ha l'onere di dimostrare l'operatività della norma ritenuta aggravante; la difesa (e il giudice) valuteranno anche elementi come la conversione dei valori della multa per ricavare la volontà del legislatore.

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