Sentenza del 31/03/2015 n. 399 - Comm. Trib. Prov. Bologna
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - Detrazione dell'IVA - Inesistenza delle operazioni - Partecipazione ad una cosiddetta "frode carosello" - Onere della prova a carico dell'Amministrazione - Modalità di assolvimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria contestava la detrazione dell’IVA relativa ad acquisti ritenuti inseriti in una frode carosello, sostenendo il coinvolgimento del contribuente in operazioni effettuate tramite soggetti cartiera o comunque mediante operazioni inesistenti. Per negare la detrazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare non solo gli elementi oggettivi della frode riferibili al cedente, quali la natura di cartiera, l’assenza di una struttura autonoma e il mancato versamento dell’IVA quale modalità preordinata a ottenere un profitto, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la normale diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione. Tale prova poteva essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
La decisione
La controversia è stata decisa a favore del contribuente, poiché la mera partecipazione oggettiva alla catena di operazioni fraudolente non era sufficiente a dimostrare la sua consapevolezza o conoscibilità della frode. È stato valorizzato il principio del legittimo affidamento, inteso come tutela della buona fede dell’operatore, e l’Amministrazione non poteva fondare il recupero della detrazione esclusivamente sull’esistenza della frode presso il fornitore senza provare il coinvolgimento soggettivo del cessionario.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
Disciplina il diritto alla detrazione dell’IVA. Il diritto può essere negato quando l’Amministrazione dimostri che l’acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione era collegata a un’evasione, non essendo sufficiente la sola irregolarità o frode commessa dal fornitore.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce la regola generale sull’onere della prova: l’Amministrazione che contesta la detrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale, inclusa la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
Codice civile, art. 2727
Consente il ricorso alle presunzioni semplici, attraverso il ragionamento fondato su fatti noti dai quali desumere fatti ignoti.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici sono ammissibili solo se gravi, precise e concordanti; pertanto, gli indizi della partecipazione consapevole alla frode devono essere concreti e convergenti.
Legge n. 212/2000, art. 10
Tutela il legittimo affidamento e la buona fede del contribuente nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, principi richiamati per escludere conseguenze sfavorevoli in assenza della prova della consapevole partecipazione alla frode.
Cassazione, Sezione V, sentenza n. 25778 del 5 dicembre 2014
Richiamata come precedente sull’onere dell’Amministrazione di provare la consapevolezza o conoscibilità della frode ai fini del disconoscimento della detrazione IVA.
Cassazione, Sezione V, sentenza n. 7900 del 28 marzo 2013
Richiamata quale precedente sulla necessità di una prova specifica del coinvolgimento soggettivo del cessionario nella frode carosello.
Cassazione, Sezione V, sentenza n. 10414 del 12 maggio 2011
Richiamata per il principio secondo cui la frode del fornitore non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione del cessionario.
Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 27 settembre 2007, causa C-146/05
Conferma che il diritto alla detrazione può essere negato quando sia dimostrato che l’operatore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione collegata a un’evasione, nel rispetto del principio di neutralità dell’IVA.
Massime di principio
- In una contestazione di frode carosello, l’Amministrazione deve provare sia la frode a monte, riferibile al fornitore, sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
- La semplice presenza del contribuente nella catena commerciale, l’acquisto da un soggetto successivamente qualificato come cartiera o il mancato versamento dell’IVA da parte del fornitore non sono, da soli, sufficienti a negare la detrazione.
- Le presunzioni possono essere utilizzate, ma devono basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare che il contribuente avrebbe dovuto rilevare l’anomalia con la normale diligenza professionale.
- Il contribuente deve poter dimostrare la propria buona fede e l’adozione di controlli ragionevoli, coerenti con la natura dell’operazione e con il proprio ruolo commerciale.
- Il diritto alla detrazione non è escluso automaticamente dalla frode del fornitore: è necessario un collegamento soggettivo provato tra il contribuente e l’evasione.
- Il principio del legittimo affidamento protegge l’operatore diligente, ma non può essere invocato quando esistano anomalie evidenti o elementi concreti che rendano conoscibile la frode.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 6505 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 6512 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 6514 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 6516 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 6517 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 7 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →