Ordinanza n. 149/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a – del provvedimento n. 2873 del 13.02.2026 con il quale il Responsabile del Settore Ambiente SUAP e Innovazione del Comune di Amalfi ha disposto il diniego sulla istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica (artt. 36 bis D.P.R. 380/2001) di modesti arredi amovibili sul terrazzo dell’Hotel Residence di Amalfi; b – del provvedimento n. 1526 del 26.01.2026 con il quale la Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno e Avellino ha espresso parere contrario sulla istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica (artt. 36 bis D.P.R. 380/2001) di modesti arredi amovibili sul terrazzo dell’Hotel Residence di Amalfi; c – del provvedimento n. 31147 del 24.12.2025 con il quale la Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno e Avellino ha comunicato motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990; d – ove e per quanto occorra, del verbale di sopralluogo in data 8.09.2025; e – ove occorra, ancora, della Relazione Tecnica di servizio del Comune di Amalfi n. 13646 del 17.07.2025 e del parere 20016/2025, non conosciuti; f – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'accertamento di conformità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica relativo a modesti arredi amovibili collocati sul terrazzo di un hotel, unitamente al parere contrario della Soprintendenza e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione comunale e autorità paesaggistica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale e il parere contrario della Soprintendenza relativi all'istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica, riferita a modesti arredi amovibili sul terrazzo dell'Hotel Residence di Amalfi. Sono stati impugnati anche la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, il verbale di sopralluogo e ulteriori atti tecnici presupposti, con domanda incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti.
La decisione
In sede cautelare il TAR, a seguito di una sommaria cognizione, ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di fondatezza. Il Collegio ha rilevato che le opere hanno un evidente impatto paesaggistico e che la relativa valutazione rientra nella competenza tecnico-discrezionale dell'autorità paesaggistica. Ha quindi respinto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, senza definire il merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione delle circostanze del caso specifico.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica oggetto dei provvedimenti impugnati.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi adottata dalla Soprintendenza.
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, a una sommaria cognizione, le opere oggetto dell'istanza presentino un evidente impatto paesaggistico e la valutazione di tale impatto rientri nella competenza tecnico-discrezionale dell'autorità paesaggistica.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione paesaggistica, nella fase cautelare, non sostituisce l'apprezzamento tecnico-discrezionale dell'autorità competente in assenza di elementi che evidenzino, già a una sommaria cognizione, l'illegittimità dell'atto.
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