Sentenza n. 4867/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto d’ingresso per studio
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 12 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della Sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze ricevute. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento durante il giudizio ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sulla domanda contro il silenzio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta nel corso del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati unitamente alla normativa nazionale a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell’Amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda e l’attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Quando l’Amministrazione soddisfa la pretesa nel corso del giudizio sul silenzio, la regolazione delle spese può tenere conto dell’intervallo temporale tra l’istanza e la notificazione del ricorso e del comportamento concretamente tenuto dall’Amministrazione, anche in relazione al carico di istanze da essa gestito.
- La cessazione della materia del contendere non esclude che l’Amministrazione possa essere condannata alla restituzione del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
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