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Sentenza

Sentenza n. 1072/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento provvedimento amministrativo emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS- portante rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo; - di ogni atto e provvedimento connesso.

Giustizia amministrativa202500080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo adottato dal Questore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 9 del d.lgs. 286/1998, il difetto dei presupposti e il difetto di motivazione. Ha sostenuto di essere residente e stabilmente inserito in Italia, di avere in Italia il centro dei propri interessi affettivi ed economici e che la segnalazione Schengen fosse frutto di un equivoco, perché conseguente al rigetto di una domanda di soggiorno in Francia. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo di avere svolto attività lavorativa subordinata e, successivamente, attività di impresa individuale in Italia. Ha prodotto, anche in prossimità dell'udienza, documentazione abitativa, bancaria, fiscale, contributiva e un DURC regolare. L'Amministrazione aveva motivato il diniego rilevando l'irreperibilità del richiedente all'indirizzo dichiarato in Italia, l'assenza di versamenti fiscali, la mancanza di attività lavorativa e di mezzi leciti di sostentamento, la stabile presenza in Francia e una segnalazione francese nel Sistema d'Informazione Schengen relativa a un cittadino di Paese terzo soggetto a rimpatrio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo il diniego già per la mancanza della dimora abituale e della presenza continuativa in Italia: il ricorrente era irreperibile all'indirizzo dichiarato, non aveva risposto alle comunicazioni della Questura né si era presentato agli uffici, e aveva dichiarato alle autorità francesi di risiedere in Francia. La prova della dimora abituale e della residenza grava sul richiedente e deve essere fornita mediante documentazione idonea; il DURC favorevole, peraltro successivo al provvedimento impugnato, non dimostra né la residenza né l'idoneità dell'alloggio. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittimo il richiamo alla segnalazione Schengen prevista dall'art. 3 del regolamento (UE) 2018/1860, qualificandola come ulteriore elemento ostativo e non come mera conseguenza del diniego francese del permesso di soggiorno. Ha escluso altresì che il ricorrente avesse dimostrato di avere in Italia il centro dei propri interessi. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto adeguata l'istruttoria dell'Amministrazione sulla situazione lavorativa e reddituale. Le dichiarazioni dei redditi non seguite dal pagamento delle imposte e dei contributi non provano l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa né la percezione di redditi leciti sufficienti; analogamente, le fatture prive di prova del pagamento, di codice fiscale o partita IVA e riferite a un'impresa francese non verificabile non erano idonee a dimostrare l'attività dichiarata. La documentazione prodotta dopo l'adozione e la notificazione del diniego è stata ritenuta irrilevante, non potendo fondare l'illegittimità originaria dell'atto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per la particolarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    La sussistenza della dimora abituale e della presenza continuativa in Italia costituisce presupposto per l'aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo; la relativa prova grava sul richiedente.

  • art. 16 d.P.R. 394/1999

    documentazione comprovante

    Il richiedente deve produrre documentazione idonea a comprovare la residenza e la dimora abituale, inclusa la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio secondo i requisiti richiamati dal testo.

  • art. 29 d.lgs. 286/1998

    I requisiti di idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio rilevano nella documentazione diretta a provare la stabile sistemazione abitativa in Italia.

  • art. 3 regolamento (UE) 2018/1860

    cittadino di un Paese terzo soggetto a rimpatrio

    La segnalazione di rimpatrio inserita nel Sistema d'Informazione Schengen costituisce un elemento ostativo legittimamente valutabile dalla Questura nell'aggiornamento del titolo di soggiorno.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Le sopravvenienze possono essere considerate solo se rappresentate all'Amministrazione prima dell'adozione del provvedimento; i fatti successivi non possono fondarne l'illegittimità originaria.

Massime di principio

  • Per l'aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo, il richiedente deve dimostrare non solo una residenza formale, ma anche la dimora abituale e la presenza continuativa in Italia; l'irreperibilità all'indirizzo dichiarato e la stabile residenza all'estero sono elementi idonei a giustificare il diniego.
  • La prova della residenza e della dimora abituale in Italia grava sul richiedente e deve essere fornita mediante documentazione idonea; un DURC o altra documentazione lavorativa, soprattutto se successiva al provvedimento, non dimostra di per sé la residenza né l'idoneità dell'alloggio.
  • Una segnalazione Schengen di rimpatrio relativa a un cittadino di Paese terzo può costituire un autonomo elemento ostativo valutabile dall'autorità di pubblica sicurezza nell'aggiornamento del permesso di soggiorno e non equivale necessariamente al semplice diniego di un titolo di soggiorno da parte di un altro Stato membro.
  • Le dichiarazioni fiscali, le fatture e i documenti formati dal privato non provano da soli l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e la percezione di redditi leciti sufficienti quando manchino riscontri oggettivi, quali pagamenti effettivi, versamenti fiscali o contributivi e altri elementi verificabili dall'Amministrazione.
  • Nel giudizio di impugnazione di un diniego di soggiorno, i fatti e i documenti successivi all'adozione e alla notificazione dell'atto non possono fondarne l'illegittimità originaria, salvo che siano stati rappresentati all'Amministrazione prima dell'adozione del provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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