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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27603/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la valutazione delle dichiarazioni di chiamata in correità (in particolare l'attendibilità di Perrone e Simioli e la coerenza della narrazione di Di Lanno) e chiedeva la revisione della qualificazione probatoria e del trattamento sanzionatorio (applicazione delle circostanze attenuanti generiche). La doglianza centrale era che le dichiarazioni accusatorie fossero insufficientemente corroborate e che vi fossero contraddizioni o progressioni narrative che ne compromettessero l'affidabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse svolto un'ampia e logica valutazione motivata: la dichiarazione di Di Lanno è risultata supportata da esperienza diretta e non confutata; Perrone e Simioli mostrano convergenze significative sul movente e sull'individuazione dell'esecutore materiale (D'Alterio); l'appartenenza dei dichiaranti e degli imputati al sodalizio mafioso ha ulteriormente rafforzato la credibilità complessiva. Sulla questione delle attenuanti generiche, la Corte d'Appello ha motivato adeguatamente il diniego (particolare gravità, modalità, intensità del dolo e valutazione negativa della personalità), ragioni non suscettibili di revisione in sede di legittimità dato che le allegazioni difensive non dimostravano necessità di ridimensionamento della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 192 comma 3 cod.proc.pen.

    La norma impone che le dichiarazioni del coimputato/chiamato in correità non siano autosufficienti: occorrono "altri elementi di prova" che confermino l'attendibilità delle specifiche dichiarazioni. La conferma va riferita alle dichiarazioni stesse e non semplicemente alla persona del dichiarante; tali elementi devono avere autonoma consistenza e pertinenza rispetto all'imputazione.

  • art. 533 cod.proc.pen.

    Richiamato come riferimento alla natura dell'affermazione di responsabilità penale: l'onere di provare la responsabilità richiede che la chiamata in correità sia supportata da riscontri tali da fondare la convinzione del giudice secondo i criteri del convincimento oltre il dubbio rilevante per la decisione.

  • art. 187 cod.proc.pen.

    Criterio di pertinenza: gli elementi di riscontro devono essere logicamente e oggettivamente riferibili ai fatti oggetto dell'imputazione, non meri sospetti o indizi non pertinenti.

  • art. 141-bis cod.proc.pen.

    Richiamato come esempio di attenzione legislativa a evitare circolarità dichiarative e a disciplinare rapporti probatori interni al circuito criminale; evidenzia la preoccupazione del legislatore per la genuinità delle fonti dichiarative interne.

  • art. 106 comma 4-bis Cost. (richiamato nel testo come art. 106 comma 4bis cod.proc.pen. nelle finalità)

    Menzionato a titolo di garanzia del diritto di difesa: le regole e limiti posti mirano a tutelare il contraddittorio e a prevenire inquinamenti probatori che possano ledere l'effettività della difesa.

Massime di principio

  • La testimonianza di un coimputato/chiamato in correità non è di per sé sufficiente: il giudice deve cercare "altri elementi di prova" che confermino specificamente le dichiarazioni e non limitarsi a valutare la sola persona del dichiarante.
  • Gli elementi di riscontro devono possedere autonoma consistenza e pertinenza rispetto all'imputazione (non mere possibilità o coincidenze astratte).
  • Più dichiarazioni convergenti aumentano la probabilità di verità solo se sono indipendenti (autonomia genetica), specifiche e concordano sul nucleo essenziale dei fatti; la mera molteplicità non basta se le fonti sono circolarmente collegate.
  • Il giudice può operare una valutazione frazionata delle dichiarazioni: parti della narrazione possono essere accolte anche se altre parti risultano smentite, purché le parti accolte siano autonome e non logicamente dipendenti da quelle ritenute false.
  • In presenza di elementi di fatto antagonisti, il giudice del merito deve esplicitare i criteri logici usati per giustificare eventuali scelte di frazionamento; una motivazione illogica o insufficiente espone la decisione a annullamento in sede di legittimità.
  • La verifica dell'attendibilità intrinseca richiede attenzione a coerenza, costanza narrativa e indicatori storici di 'inclusione' del dichiarante nel contesto criminoso (appartenenza al gruppo, ruolo, conoscenze difficilmente divulgabili).
  • I riscontri possono essere diretti (connessione immediata con i fatti, es. possesso di mezzi usati nel reato), indiretti/logico-indiziari (appartenenza a sodalizio, antecedenti causali) o meramente di possibilità; solo i primi due tipi possono concretamente confermare la chiamata in correità.
  • Sulle questioni sanzionatorie e sulle attenuanti generiche, occorre motivazione chiara e circostanziata: la sola 'vetustà del fatto' o la detenzione pregressa per altri reati non sono sufficienti a ottenere una riduzione se la gravità del fatto e la personalità dell'imputato giustificano il diniego.

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