Cassazione Penale, Sentenza n. 27603/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la valutazione delle dichiarazioni di chiamata in correità (in particolare l'attendibilità di Perrone e Simioli e la coerenza della narrazione di Di Lanno) e chiedeva la revisione della qualificazione probatoria e del trattamento sanzionatorio (applicazione delle circostanze attenuanti generiche). La doglianza centrale era che le dichiarazioni accusatorie fossero insufficientemente corroborate e che vi fossero contraddizioni o progressioni narrative che ne compromettessero l'affidabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse svolto un'ampia e logica valutazione motivata: la dichiarazione di Di Lanno è risultata supportata da esperienza diretta e non confutata; Perrone e Simioli mostrano convergenze significative sul movente e sull'individuazione dell'esecutore materiale (D'Alterio); l'appartenenza dei dichiaranti e degli imputati al sodalizio mafioso ha ulteriormente rafforzato la credibilità complessiva. Sulla questione delle attenuanti generiche, la Corte d'Appello ha motivato adeguatamente il diniego (particolare gravità, modalità, intensità del dolo e valutazione negativa della personalità), ragioni non suscettibili di revisione in sede di legittimità dato che le allegazioni difensive non dimostravano necessità di ridimensionamento della sanzione.
Norme richiamate
art. 192 comma 3 cod.proc.pen.
La norma impone che le dichiarazioni del coimputato/chiamato in correità non siano autosufficienti: occorrono "altri elementi di prova" che confermino l'attendibilità delle specifiche dichiarazioni. La conferma va riferita alle dichiarazioni stesse e non semplicemente alla persona del dichiarante; tali elementi devono avere autonoma consistenza e pertinenza rispetto all'imputazione.
art. 533 cod.proc.pen.
Richiamato come riferimento alla natura dell'affermazione di responsabilità penale: l'onere di provare la responsabilità richiede che la chiamata in correità sia supportata da riscontri tali da fondare la convinzione del giudice secondo i criteri del convincimento oltre il dubbio rilevante per la decisione.
art. 187 cod.proc.pen.
Criterio di pertinenza: gli elementi di riscontro devono essere logicamente e oggettivamente riferibili ai fatti oggetto dell'imputazione, non meri sospetti o indizi non pertinenti.
art. 141-bis cod.proc.pen.
Richiamato come esempio di attenzione legislativa a evitare circolarità dichiarative e a disciplinare rapporti probatori interni al circuito criminale; evidenzia la preoccupazione del legislatore per la genuinità delle fonti dichiarative interne.
art. 106 comma 4-bis Cost. (richiamato nel testo come art. 106 comma 4bis cod.proc.pen. nelle finalità)
Menzionato a titolo di garanzia del diritto di difesa: le regole e limiti posti mirano a tutelare il contraddittorio e a prevenire inquinamenti probatori che possano ledere l'effettività della difesa.
Massime di principio
- La testimonianza di un coimputato/chiamato in correità non è di per sé sufficiente: il giudice deve cercare "altri elementi di prova" che confermino specificamente le dichiarazioni e non limitarsi a valutare la sola persona del dichiarante.
- Gli elementi di riscontro devono possedere autonoma consistenza e pertinenza rispetto all'imputazione (non mere possibilità o coincidenze astratte).
- Più dichiarazioni convergenti aumentano la probabilità di verità solo se sono indipendenti (autonomia genetica), specifiche e concordano sul nucleo essenziale dei fatti; la mera molteplicità non basta se le fonti sono circolarmente collegate.
- Il giudice può operare una valutazione frazionata delle dichiarazioni: parti della narrazione possono essere accolte anche se altre parti risultano smentite, purché le parti accolte siano autonome e non logicamente dipendenti da quelle ritenute false.
- In presenza di elementi di fatto antagonisti, il giudice del merito deve esplicitare i criteri logici usati per giustificare eventuali scelte di frazionamento; una motivazione illogica o insufficiente espone la decisione a annullamento in sede di legittimità.
- La verifica dell'attendibilità intrinseca richiede attenzione a coerenza, costanza narrativa e indicatori storici di 'inclusione' del dichiarante nel contesto criminoso (appartenenza al gruppo, ruolo, conoscenze difficilmente divulgabili).
- I riscontri possono essere diretti (connessione immediata con i fatti, es. possesso di mezzi usati nel reato), indiretti/logico-indiziari (appartenenza a sodalizio, antecedenti causali) o meramente di possibilità; solo i primi due tipi possono concretamente confermare la chiamata in correità.
- Sulle questioni sanzionatorie e sulle attenuanti generiche, occorre motivazione chiara e circostanziata: la sola 'vetustà del fatto' o la detenzione pregressa per altri reati non sono sufficienti a ottenere una riduzione se la gravità del fatto e la personalità dell'imputato giustificano il diniego.
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