Cassazione Penale, Sentenza n. 17516/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Calamato aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, respinte con ordinanza che dichiarava inammissibili le istanze per la sussistenza dei delitti ostativi ex art. 4-bis, comma 1 Ord. pen., sulla base di un negativo accertamento preliminare circa l'impossibilità di collaborazione con la giustizia e della persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Il ricorso in Cassazione denunciava (i) contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la valutazione dell'attualità dei collegamenti con l'organizzazione, che nell'ordinanza venivano al tempo stesso affermati e negati; e (ii) violazione di legge per avere il Tribunale omesso di esplorare adeguatamente il requisito pregiudiziale dell'impossibilità di collaborazione, ossia se l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile avesse o meno reso inutile una collaborazione ulteriore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in entrambi i motivi. Ha ritenuto che l'accertamento preliminare dell'impossibilità di collaborazione sia compito del Tribunale di sorveglianza ma debba restare circoscritto alle sole circostanze riferibili alle contestazioni oggetto delle condanne esecutive (secondo il tenore del comma 1-bis dell'art. 4-bis). Ha censurato il ragionamento del Tribunale come meramente enunciativo e paralogistico quando ha ritenuto possibile la collaborazione basandosi sui continui rapporti del condannato con i vertici dell'organizzazione, e ha rilevato palese contraddittorietà nella parte in cui l'ordinanza prima escludeva e poi, nelle conclusioni, affermava l'opposto circa l'attualità dei collegamenti. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta per nuovo giudizio.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 4-bis, comma 1
Individua i delitti ostativi che possono impedire l'accesso a misure alternative; il Tribunale deve valutare preliminarmente l'esistenza di tali ostatività
Ordinamento penitenziario, art. 4-bis, comma 1-bis
Limita l'accertamento dell'impossibilità di collaborazione alle sole circostanze e situazioni di fatto riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisi con le condanne in esecuzione; non può essere esteso a informazioni ulteriori non pertinenti al giudizio di cognizione
Ordinamento penitenziario, art. 58-ter, comma 1
Disciplina la collaborazione effettiva con la giustizia, che è distinta dall'accertamento dell'impossibilità e può comportare il superamento di determinate soglie per l'accesso a benefici penitenziari
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza deve compiere un accertamento preliminare sull'impossibilità di collaborazione, ma tale accertamento va limitato alle circostanze riferite alle condanne esecutive (art. 4-bis, comma 1-bis) e non può essere esteso a elementi informativi generici o a fatti non pertinenti al giudizio di cognizione
- La 'vicinanza' o i rapporti con i vertici di un'organizzazione sono elementi utili per valutare il ruolo del condannato nel reato (escludendo ad es. che abbia avuto un ruolo meramente marginale), ma non sono di per sé prova che sia impossibile collaborare; non vanno usati come ragionamento circolare per giustificare il rifiuto delle misure alternative
- La valutazione sull'assenza o presenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata deve essere logicamente coerente e non contraddittoria: contraddizioni gravi nella motivazione possono determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio
- Deve essere sempre distinta la nozione di ‘impossibilità di collaborazione’ (limitata alle contestazioni delle condanne operative) dalla nozione di 'collaborazione effettiva' ex art. 58-ter, che ha finalità e conseguenze diverse
- In caso di motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria riguardo ai presupposti ostativi, la soluzione procedurale corretta è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame da parte del Tribunale di sorveglianza
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