Sentenza n. 4905/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 2320 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 2320 del 2025, che aveva annullato l’Avviso pubblico del 23 gennaio 2024 nella parte in cui escludeva il Comune di Monte Isola dalla platea dei soggetti ammessi a presentare proposte per il finanziamento di interventi antisismici sulle isole minori
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Dipartimento Casa Italia aveva indetto una selezione di proposte progettuali finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture pubblici insistenti sulle isole minori, ammettendo alla procedura gli enti proprietari di beni ubicati nelle isole minori indicate nell’allegato all’Avviso. Il Comune di Monte Isola, il cui territorio coincide con un’isola lacustre del Lago d’Iseo, aveva impugnato l’Avviso sostenendo che la nozione legislativa di isola minore, comprendente Monte Isola in forza dell’art. 1, comma 238, della legge n. 205 del 2015, imponesse la sua inclusione tra i beneficiari. Il TAR aveva accolto il ricorso. Le amministrazioni appellanti hanno dedotto error in iudicando, erronea interpretazione della normativa, violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 7, della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, nonché travisamento ed errata valutazione dei fatti. Secondo gli appellanti, l’Allegato A alla legge n. 448 del 2001 avrebbe portata cogente per il solo Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, mentre non avrebbe imposto l’estensione a Monte Isola di finanziamenti diversi, destinati alla prevenzione del rischio sismico e disciplinati da una specifica valutazione amministrativa. Il Comune di Monte Isola ha chiesto il rigetto dell’appello, sostenendo l’illegittimità della propria esclusione; il Comune di Capri ha invece chiesto l’accoglimento dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che il TAR avesse attribuito rilievo eccessivo al richiamo, contenuto nell’Avviso, alla legge n. 448 del 2001 e all’Allegato A, senza considerare le concrete finalità della misura: ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l’esposizione ai rischi naturali delle isole minori marine, tenendo conto delle difficoltà di accessibilità e dei rischi derivanti dall’interazione tra sismicità e ambiente marino. Il richiamo alla legge n. 448 del 2001 è stato interpretato come individuazione della cornice normativa del potere amministrativo, non come vincolo a includere automaticamente ogni territorio qualificato legislativamente come isola minore. L’amministrazione può individuare selettivamente i beneficiari del finanziamento in relazione alle finalità specifiche dell’intervento, purché la scelta non sia manifestamente irragionevole. La distinzione tra isole marine e isole lacustri è stata ritenuta ragionevole, poiché le prime sono esposte a rischi ulteriori e intrecciati con l’ambiente marino, quali mareggiate, tsunami, erosione, difficoltà di collegamento e compromissione degli approdi e dei soccorsi; tali condizioni non ricorrono, o non ricorrono con la stessa intensità, nelle isole lacustri. Non è stata ravvisata violazione dell’art. 3 Cost., mancando l’identità delle situazioni di fatto. La classificazione sismica di Monte Isola non è stata ritenuta decisiva, poiché nell’Avviso essa rileva quale elemento di valutazione e graduazione comparativa dei progetti, non quale presupposto sufficiente per l’ammissione alla platea dei beneficiari. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 25, comma 7, l. 28 dicembre 2001, n. 448
per l’adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge
La disposizione ha istituito il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori e costituisce la cornice normativa richiamata dall’Avviso, ma non impone automaticamente l’inclusione di ogni isola minore in finanziamenti diversi, aventi specifiche finalità di prevenzione sismica.
art. 1, comma 238, l. 28 dicembre 2015, n. 205
Ha inserito Monte Isola nell’elenco delle isole minori contenuto nell’Allegato A alla legge n. 448 del 2001; tale inclusione non determina, secondo il giudice, il diritto automatico a partecipare a ogni misura di finanziamento destinata alle isole minori.
art. 1, comma 140, l. 11 dicembre 2016, n. 232
fondo “per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese”, da destinare anche alla prevenzione del rischio sismico
La disposizione attribuisce la base finanziaria per interventi infrastrutturali e di prevenzione sismica, senza predeterminare integralmente la platea dei beneficiari; spetta quindi all’amministrazione individuare i destinatari in relazione alle finalità concrete della misura, nei limiti della manifesta irragionevolezza.
art. 3 Cost.
La differenziazione tra isole marine e isole lacustri non viola il principio di uguaglianza quando le situazioni poste a confronto presentano caratteristiche ambientali, di rischio e di accessibilità oggettivamente diverse.
Massime di principio
- Il richiamo, contenuto in un avviso di finanziamento, a una legge che individua la cornice normativa del potere amministrativo non comporta necessariamente l’obbligo di estendere la misura a tutti i soggetti compresi nell’ambito soggettivo o territoriale di quella legge, quando il finanziamento è sostenuto da risorse diverse e persegue finalità specifiche ulteriori o differenti.
- Rientra nella discrezionalità amministrativa individuare la platea dei beneficiari di un finanziamento pubblico in rapporto alle concrete finalità dell’intervento; la scelta è illegittima soltanto quando risulti manifestamente irragionevole o arbitraria.
- È ragionevole differenziare, ai fini di una misura di prevenzione del rischio sismico, le isole marine dalle isole lacustri quando la misura sia diretta a fronteggiare anche i rischi connessi all’ambiente marino, all’isolamento, alle mareggiate, agli tsunami, all’erosione e alla possibile compromissione degli approdi e dei soccorsi.
- La diversa classificazione sismica di un territorio non impone di per sé la sua inclusione nella platea dei beneficiari, quando l’avviso considera la pericolosità sismica come criterio di valutazione o graduazione comparativa dei progetti e non come requisito necessario e sufficiente di ammissione.
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