Cassazione Civile, Ordinanza n. 17471/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto l'ammissione al passivo del proprio credito professionale, derivante dall'attività svolta prima per la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva e poi per l'attività connessa alla successiva domanda di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Il Tribunale aveva ammesso il credito solo in privilegio e non in prededuzione, aveva inoltre applicato i parametri del D.M. n. 55 del 2014 anziché il compenso pattuito nel mandato professionale, e aveva ritenuto inammissibili alcuni mezzi istruttori articolati per la prima volta con memoria autorizzata. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 111 Cost. e 161, comma 7, l. fall., per il diniego della prededuzione del compenso relativo all'assistenza nella fase di accesso al concordato e nella fase prenotativa; 2) violazione degli artt. 2233, 1367 e 1375 c.c. e dell'art. 1 D.M. n. 55/2014, per avere liquidato il compenso secondo i parametri legali invece che secondo il criterio pattuito nel mandato; 3) nullità del decreto per violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 88 e 115 c.p.c. e dell'art. 99 l. fall., per il mancato esame dei mezzi istruttori.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il credito del professionista è prededucibile solo se la prestazione sia funzionale, secondo un giudizio ex ante, alle finalità della procedura e il debitore venga poi ammesso alla procedura, così da consentire ai creditori di esprimersi sulla proposta; nel caso concreto, però, il giudice di merito aveva accertato che l'attività era stata limitata alla predisposizione della sola domanda di concordato con riserva, senza ulteriore sviluppo della procedura, e tale accertamento non era sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione dell'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale circa i limiti di operatività dell'accordo professionale e l'estraneità di parte delle attività alla procedura concordataria. Il terzo motivo è stato assorbito, essendo stato espressamente subordinato all'accoglimento del secondo. Le spese sono state compensate per il 50% e, per il resto, poste a carico del ricorrente; inoltre è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato sia per la prededuzione sia, nel terzo motivo, come parametro dei principi del giusto processo e della ragionevole durata, ma senza accoglimento della censura.
art. 161, comma 6, l. fall.
Norma relativa alla domanda di concordato preventivo con riserva, cui era collegata l'attività professionale contestata.
art. 161, comma 7, l. fall.
Invocato dal ricorrente per sostenere la prededucibilità del compenso nella fase prenotativa.
art. 111, comma 2, l. fall.
Base della prededuzione: il credito del professionista è prededucibile se la prestazione è funzionale alle finalità della procedura secondo un giudizio ex ante.
art. 163 l. fall.
Richiamato per evidenziare che la prededuzione presuppone l'ammissione del debitore alla procedura, tale da consentire ai creditori di esprimersi sulla proposta.
art. 2233 c.c.
Invocato per la determinazione del compenso professionale in base al patto tra le parti.
art. 1367 c.c.
Richiamato dal ricorrente come criterio interpretativo del mandato professionale.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla correttezza nell'esecuzione del rapporto professionale.
art. 1 D.M. n. 55/2014
Usato dal giudice di merito per liquidare il compenso secondo i parametri professionali, in luogo del criterio pattuito, in ragione dell'incompleto svolgimento delle attività contrattualmente previste.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo e il secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del vizio di nullità processuale dedotto con il terzo motivo.
art. 88 c.p.c.
Invocato per lamentare violazione dei doveri di lealtà e probità nella gestione delle difese e delle prove.
art. 115 c.p.c.
Invocato per censurare la mancata ammissione/valutazione dei mezzi istruttori.
art. 99 l. fall.
Richiamato in relazione al procedimento di opposizione allo stato passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il credito del professionista incaricato per l'accesso a una procedura concorsuale è prededucibile solo se l'attività svolta sia funzionale, secondo una valutazione ex ante, alle finalità della procedura e questa giunga a un esito che consenta ai creditori di valutare la proposta; in mancanza dello sviluppo procedurale necessario, la prededuzione può essere esclusa.
- Quando il giudice di merito accerti in fatto che l'attività professionale si è limitata alla predisposizione di una domanda di accesso alla procedura, senza ulteriore svolgimento della procedura stessa, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- La censura che formalmente denunci una violazione di legge ma miri in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità.
- La determinazione del compenso del professionista secondo il contratto non può essere imposta in cassazione se il giudice di merito ha accertato, con valutazione di fatto insindacabile, che non tutte le prestazioni pattuite sono state eseguite o che alcune attività sono estranee all'ambito dell'incarico originario.
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