Sentenza n. 1246/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento - della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 7.11.2022, notificata il 9.11.2022, con la quale il Comandante del 5° reggimento Carabinieri “-OMISSIS-” ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la determinazione prot. n. -OMISSIS- del 15.07.2022, di irrogazione della sanzione disciplinare di giorni 7 di consegna di rigore; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di sette giorni di consegna di rigore
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e, con esso, la sanzione disciplinare irrogata per avere pubblicato sul proprio profilo pubblico Facebook la nota formale con cui un sottoposto rinunciava alla nomina a delegato della rappresentanza del personale, nota recante anche il timbro dell'ufficio di provenienza. Ha dedotto, in sintesi: travisamento dei fatti e difetto di motivazione, sostenendo che il documento non fosse coperto da segreto, non riguardasse questioni di servizio, fosse stato pubblicato nell'ambito dell'attività sindacale e con il consenso dell'interessato; carenza di determinatezza dell'addebito, per l'impossibilità di comprendere la violazione del segreto militare o d'ufficio e delle disposizioni disciplinari; sproporzione della sanzione, in quanto la consegna di rigore per sette giorni sarebbe stata eccessiva rispetto alla gravità della condotta e non rispettosa dei principi di gradualità e ragionevolezza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto che la pubblicazione avesse rilevanza disciplinare: la nota era stata ricevuta e protocollata dall'ufficio dal ricorrente nella sua qualità di comandante e superiore gerarchico, riguardava profili organizzativi della rappresentanza del personale e costituiva quindi un documento d'ufficio attinente a questioni di servizio. Il consenso dell'autore della nota e il collegamento della vicenda all'attività sindacale non ne mutavano la natura. È stata ritenuta adeguatamente dimostrata la riconducibilità della condotta alla trattazione pubblica non autorizzata di questioni di servizio e al generale dovere di riserbo professionale, comprensivo dell'obbligo di evitare la divulgazione di notizie di servizio anche se insignificanti quando possano costituire materiale informativo. Il ricorso è stato invece ritenuto fondato quanto alla contestazione della violazione delle prescrizioni relative alla tutela del segreto militare e d'ufficio: l'Amministrazione non aveva indicato né dimostrato che il documento fosse coperto da segreto o che la divulgazione potesse arrecare pregiudizio alla sicurezza dello Stato. Da ciò è derivata anche l'illegittimità della motivazione sulla sanzione, poiché non era stato adeguatamente esplicitato il percorso logico che giustificava l'irrogazione della più grave sanzione disciplinare di corpo nella misura massima, né il peso attribuito ai diversi elementi rilevanti, quali tipo e gravità della mancanza, precedenti, grado e anzianità. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e oneri di legge.
Norme richiamate
art. 1399 d.lgs. 66/2010
Individuazione della disciplina applicabile al procedimento disciplinare finalizzato all'eventuale irrogazione della consegna di rigore.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.
Impone di commisurare la sanzione disciplinare al tipo e alla gravità dell'infrazione, secondo gradualità e proporzionalità.
art. 1358, comma 5, d.lgs. 66/2010
La consegna di rigore è individuata come la più grave sanzione disciplinare di corpo e la misura irrogata è stata considerata pari al massimo della pena edittale.
art. 751, comma 1, numeri 1, 3, 5 e 6, d.P.R. 90/2010
Prevede le violazioni disciplinari relative ai doveri attinenti al giuramento, al grado e alle funzioni, alla tutela del segreto militare e d'ufficio e alla trattazione pubblica non autorizzata di argomenti riservati o di servizio.
art. 712 d.P.R. 90/2010
Richiamato quale fondamento dei doveri attinenti al giuramento.
art. 713 d.P.R. 90/2010
Richiamato quale fondamento dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato.
art. 717 d.P.R. 90/2010
Richiamato in relazione al minor senso di responsabilità contestato al militare.
art. 722 d.P.R. 90/2010
Evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo.
Impone un generale dovere di riserbo professionale e vieta la divulgazione di notizie di servizio anche non segrete quando possano costituire materiale informativo; tale dovere è distinto dalla tutela del segreto militare e d'ufficio, che richiede una specifica dimostrazione della natura segreta o del pregiudizio alla sicurezza dello Stato.
art. 1472 d.lgs. 66/2010
Richiamato dall'addebito disciplinare in relazione alla trattazione pubblica non autorizzata di argomenti attinenti al segreto d'ufficio.
Massime di principio
- La pubblicazione su un social network di un documento ricevuto e protocollato da un ufficio militare conserva natura di divulgazione di un documento d'ufficio e di questione di servizio, anche quando il contenuto sia collegato all'attività sindacale e l'autore del documento abbia prestato il proprio consenso alla pubblicazione.
- Il generale dovere di riserbo professionale del militare può vietare la divulgazione di notizie attinenti al servizio anche se non coperte da segreto, quando esse possano costituire materiale informativo; tale dovere non coincide però con la violazione delle prescrizioni sul segreto militare o d'ufficio.
- Per contestare e sanzionare la violazione del segreto militare o d'ufficio, l'Amministrazione deve indicare e dimostrare in modo concreto che l'informazione fosse coperta da segreto oppure che la divulgazione fosse idonea ad arrecare pregiudizio alla sicurezza dello Stato; non è sufficiente qualificare genericamente il documento come attinente al servizio.
- La sanzione disciplinare militare deve essere motivata attraverso una concreta esplicitazione del rapporto tra tipo e gravità della mancanza e misura applicata, con indicazione del peso attribuito agli elementi rilevanti, quali precedenti disciplinari, grado, anzianità e caratteristiche dell'incarico.
- L'irrogazione della sanzione disciplinare di corpo più grave e nella misura massima richiede una motivazione particolarmente puntuale sulla proporzionalità e gradualità della risposta sanzionatoria.
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