Cassazione Penale, Sentenza n. 29189/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per violazione dell'art. 291, comma 1-quater, e dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., per omissione dell'interrogatorio preventivo. Il GIP aveva omesso l'interrogatorio ritenendo che i reati contestati al Marku fossero connessi a quelli di altri coindagati (tra cui estorsioni), applicando così l'eccezione alla regola del previo interrogatorio; il ricorrente ha invece sostenuto che lo spaccio a lui ascritto non era collegato alle condotte estorsive degli altri indagati e che si sarebbe potuto notificare l'avviso di interrogatorio limitatamente al reato a lui contestato (eventualmente selezionando gli atti) o rimandare l'avviso all'esecuzione delle misure cautelari degli altri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha stabilito che l'eccezione alla regola del previo interrogatorio, che può operare per taluni reati o indagati, non può automaticamente estendersi a singoli indagati per reati diversi contestati a soggetti terzi solo perché il procedimento è unitario. La mancata effettuazione dell'interrogatorio preventivo a carico del ricorrente integra una nullità generale (art. 292, comma 3-bis) che travolge l'ordinanza impugnata e l'ordinanza genetica. La Corte ha inoltre precisato che tale nullità non è preclusa per non essere stata dedotta in sede di interrogatorio di garanzia, essendo il riesame il momento idoneo/dovere del Tribunale a verificare i vizi genetici del titolo cautelare. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio delle ordinanze e la disposizione della immediata liberazione del ricorrente, ove non detenuto per altra causa.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa al reato di detenzione/spaccio di stupefacenti, che costituisce uno dei reati ascritti al ricorrente; utilizzata per identificare la fattispecie contestata.
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Richiamato come norma relativa all'interrogatorio preventivo e alla relativa disciplina; il ricorrente denunciava la sua violazione per omissione dell'interrogatorio.
art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Norma la cui violazione ha determinato la dichiarazione di nullità dell'ordinanza cautelare: la mancata effettuazione dell'interrogatorio preventivo quando dovuto integra una nullità che colpisce il titolo cautelare.
art. 274, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, commissione di altri delitti) che possono giustificare, per taluni soggetti o reati, l'eccezione alla regola del previo interrogatorio.
art. 273, 274, 275 cod. proc. pen.
Indicati come parametri per la verifica delle esigenze cautelari complessive che il giudice del riesame deve valutare nella conferma o revoca della misura.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Richiamato per ricordare i poteri del tribunale del riesame (annullare, riformare, confermare l'ordinanza) e la possibilità di sindacare pienamente il titolo cautelare, inclusi i vizi genetici.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai termini di rilevabilità delle nullità generali.
art. 182 cod. proc. pen.
Richiamata in ordine alle regole su deducibilità e preclusione delle eccezioni; la Corte spiega che tali regole non precludono la deducibilità della nullità genetica derivante dalla mancata effettuazione dell'interrogatorio preventivo in sede di riesame.
art. 294 cod. proc. pen.
Norma che regola l'interrogatorio di garanzia e l'accertamento della permanenza delle condizioni legittimanti la misura; la Corte distingue il sindacato del giudice dell'interrogatorio dalla verifica dei vizi genetici demandata al riesame.
art. 143, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nel confronto con la giurisprudenza sulle traduzioni agli stranieri: serve a ricordare il requisito della comprensione da parte dello straniero delle ragioni della privazione della libertà, quale elemento costitutivo della legittimità del provvedimento cautelare.
art. 306 e 310 cod. proc. pen.
Citati per esclusione: la Corte chiarisce che, trattandosi di invalidità del provvedimento, non si applicano le disposizioni tipiche sull'inefficacia della misura (artt. 306 e 310) ma si deve procedere per via di riesame/nullità.
Massime di principio
- L'eccezione alla regola del previo interrogatorio, prevista per specifici reati o esigenze cautelari, non può automaticamente estendersi a un indagato la cui imputazione non sia sostanzialmente collegata a quella dei coindagati: il diritto all'interrogatorio è rivolto al singolo e non può essere sacrificato sulla base della posizione altrui.
- La mancata effettuazione dell'interrogatorio preventivo, quando dovuto, determina una nullità del titolo cautelare che può travolgere l'ordinanza applicativa e l'ordinanza genetica; tale nullità è rilevabile in sede di riesame e non è preclusa per non essere stata sollevata all'interrogatorio di garanzia.
- Il giudice del riesame ha il potere-dovere di sindacare i vizi genetici del provvedimento cautelare (anche oltre le ragioni addotte dall'originario provvedimento) e può annullare senza rinvio le ordinanze viziati nella fase genetica.
- In procedimenti con più indagati e reati connessi, il giudice può adottare prassi operative (es. notificare l'avviso di interrogatorio selezionando atti o coordinare i tempi di esecuzione delle misure) per contemperare l'esigenza di sorpresa per alcuni indagati e il diritto all'interrogatorio per altri, senza dover automaticamente unificare il regime cautelare.
- La difesa deve valutare la tempestiva deduzione del vizio geneticamente rilevante, ma la mancata eccezione in sede d'interrogatorio non vale automaticamente come preclusione alla verifica giudiziale in sede di riesame.
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