Cassazione Penale, Ordinanza n. 11874/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice esecuzione)
La controversia
Il ricorrente, già destinatario di due sentenze di condanna del Tribunale di Roma per fatti entrambi qualificati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra i fatti oggetto delle sentenze n. 8827/2020 e n. 5608/2024. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 c.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente valorizzato l'omogeneità delle condotte e la sostanziale identità delle modalità di commissione dei reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: il provvedimento impugnato aveva correttamente rilevato che l'identità del disegno criminoso deve essere desumibile sin dalla commissione del primo reato e che, nel caso concreto, ciò non emergeva dagli atti, poiché i fatti erano stati commessi a distanza di tempo e il secondo dopo un periodo di detenzione scontato per il primo. Tale dato, in assenza di significative e consistenti circostanze di segno contrario, è stato ritenuto sufficiente a escludere la continuazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione richiede che l'identità del disegno criminoso sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato; la mera omogeneità delle condotte o la similarità delle modalità esecutive non sono di per sé sufficienti quando i fatti siano distanziati nel tempo e il secondo sia stato commesso dopo la detenzione per il primo, salvo specifiche circostanze contrarie.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata come titolo dei reati oggetto delle sentenze di condanna poste a base della richiesta di continuazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 620 c.p.p.
La pronuncia è resa in forma di ordinanza in sede di legittimità; nel testo non è esplicitato un diverso tipo di decisione nel merito.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p., il disegno criminoso unitario deve essere già desumibile al momento della commissione del primo reato; non basta che i fatti successivi presentino caratteristiche omogenee o modalità esecutive simili.
- La distanza temporale tra i reati e, soprattutto, il fatto che il secondo sia stato commesso dopo l'espiazione di una pena detentiva per il primo costituiscono elementi idonei a escludere, di regola, l'unicità del disegno criminoso, salvo la presenza di significativi elementi contrari.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del materiale fattuale o una lettura alternativa delle risultanze processuali, se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, se non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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