Sentenza n. 5432/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Napoli avverso l'istanza trasmessa dalla ricorrente in data 11 novembre 2024, volta al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e formalizzata il successivo 24 luglio 2025 e la conseguente declaratoria dell'obbligo della Questura di Napoli di concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A., il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata l'11 novembre 2024 e formalizzata in occasione della convocazione per il fotosegnalamento del 24 luglio 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha dedotto che, dopo la presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato l'11 novembre 2024 e la convocazione in Questura per il fotosegnalamento il 24 luglio 2025, l'amministrazione non aveva concluso il procedimento. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine alla Questura di provvedere entro un termine, con nomina di un commissario per l'eventuale ulteriore inerzia. La Questura ha contestato l'inerzia, rappresentando di avere svolto l'istruttoria e le verifiche e di avere concluso positivamente il procedimento, con il titolo in fase di produzione tecnica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, preso atto che il procedimento si era concluso positivamente e che il permesso era in fase di produzione tecnica. Ha ammesso definitivamente la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Il dispositivo liquida al difensore euro 1.200, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA, a carico dello Stato; nella motivazione è invece indicato un compenso di euro 800. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per la peculiarità degli interessi coinvolti e la sostanziale non opposizione dell'amministrazione.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Ella denuncia che da allora l’amministrazione è rimasta inerte non definendo il procedimento, e chiede quindi che la sezione, acclarata l’illegittimità del silenzio, le ordini di provvedere fissando un termine e nominando un commissario con funzione sostitutiva per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Le disposizioni sono richiamate quale fondamento della domanda contro il silenzio, diretta all'accertamento dell'obbligo di concludere il procedimento e all'eventuale nomina di un commissario sostitutivo. La domanda non è stata decisa nel merito per la sopravvenuta conclusione positiva del procedimento.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Ai sensi degli artt. 82 del D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e della complessità della causa, il compenso per il difensore viene liquidato in euro ottocento, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
La norma è applicata per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, considerando natura e complessità della causa.
D.M. 147/2022
Ai sensi degli artt. 82 del D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e della complessità della causa, il compenso per il difensore viene liquidato in euro ottocento, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Il decreto è richiamato insieme all'art. 82 del d.P.R. 115/2002 quale criterio normativo per determinare il compenso del difensore nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione conclude il procedimento dando seguito all'istanza del ricorrente, viene meno l'oggetto della controversia e può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
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