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Sentenza

Sentenza n. 309/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1122/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.09.2024.

Giustizia amministrativa202501491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1122/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 5 settembre 2024. La sentenza è passata in giudicato, è stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e, nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. Il ricorrente ha quindi dedotto la perdurante mancata esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, constatando il passaggio in giudicato della sentenza, la regolare notificazione ai fini dell'esecuzione e la perdurante inadempienza dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto, affinché provveda in sostituzione del Ministero entro i successivi novanta giorni, su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inadempimento, la sostituzione mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non venga eseguita dall'amministrazione, il giudice amministrativo, verificata la perdurante inadempienza e la notificazione del titolo ai fini dell'esecuzione, deve ordinare all'amministrazione di conformarsi alle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato deve tenere conto degli adempimenti eventualmente già compiuti dall'amministrazione, detraendo quanto sia stato già corrisposto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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