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Circolare

Circolare numero 282 del 10-12-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, per il solo anno d’imposta 1993, l’estensione dell’ulteriore detrazione per lavoro dipendente fino a redditi annui di lire 60.120.000, con nuove fasce e importi annui/mensili da applicare in sede di conguaglio di fine anno. Inoltre modifica la maschera di segnalazione mensile delle ritenute d’acconto IRPEF per consentire la comunicazione globale delle ritenute su "richiamo alle armi" e su crediti diversi dal T.F.R., rinviando la distinzione tra le due tipologie di reddito al prospetto di concordanza e ai modelli 770 separati.

Recupero del fiscal drag per il 1993 e modifica della segnalazione mensile delle ritenute IRPEF

Recupero del fiscal drag e modifica della segnalazione mensile delle ritenute IRPEF

La circolare interviene su due profili distinti: da un lato disciplina, per il solo anno 1993, il recupero parziale del fiscal drag mediante una nuova articolazione dell’ulteriore detrazione per lavoro dipendente; dall’altro aggiorna le modalità di segnalazione mensile delle ritenute IRPEF per includere anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti per crediti diversi dal T.F.R.

Ambito di applicazione e finalità del provvedimento

Il riferimento normativo è il D.L. 22 novembre 1993, n. 469, pubblicato nella G.U. n. 274 del 22 novembre 1993. Il provvedimento mira a rendere operativo il recupero del fiscal drag attraverso la parziale restituzione del drenaggio fiscale, estendendo l’ulteriore detrazione per lavoro dipendente ai redditi fino a lire 60.120.000.

La disciplina riguarda esclusivamente:

  • i lavoratori dipendenti;
  • i pensionati.

La sua efficacia è limitata al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, e quindi esclusivamente al 1993.

Nuova misura dell’ulteriore detrazione per lavoro dipendente

Per i redditi di lavoro dipendente, resta ferma la detrazione generica confermata in lire 727.000, da rapportare al periodo di lavoro o di pensione nell’anno. Viene invece rideterminata, per il 1993, l’ulteriore detrazione prevista dall’art. 13, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Le nuove fasce sono le seguenti:

  • lire 267.000 se il reddito non supera lire 13.900.000;
  • lire 228.000 se il reddito è superiore a lire 13.900.000 ma non a lire 14.000.000;
  • lire 150.000 se il reddito è superiore a lire 14.000.000 ma non a lire 14.100.000;
  • lire 70.000 se il reddito è superiore a lire 14.100.000 ma non a lire 60.000.000;
  • lire 50.000 se il reddito è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.060.000;
  • lire 20.000 se il reddito è superiore a lire 60.060.000 ma non a lire 60.120.000;
  • nessuna detrazione oltre lire 60.120.000.

Tabella A e conguaglio di fine anno

Per consentire l’immediata operatività delle strutture interessate viene predisposta la Tabella A, allegata alla circolare. Essa, per il 1993, sostituisce limitatamente all’ulteriore detrazione la precedente tabella C della circolare n. 256 del 3 novembre 1992.

La tabella riporta gli importi annui e mensili della detrazione, da utilizzare in sede di conguaglio di fine anno 1993. Il conguaglio deve essere effettuato, ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, entro il 28 febbraio dell’anno successivo ovvero, se antecedente, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Regole applicative e note alla tabella

La circolare precisa che la detrazione:

  • vale solo per il 1993;
  • sostituisce la detrazione per redditi di lavoro dipendente fino a lire 13.900.000 annui prevista nella tabella C allegata alla circolare n. 256/1992;
  • va applicata tenendo conto della classe di reddito in cui il reddito ricade, anche se il reddito è stato prodotto per un periodo inferiore all’anno;
  • in caso di periodo inferiore all’anno, deve essere rapportata al periodo di lavoro la detrazione annua spettante.

Per il 1993, inoltre, non trova applicazione la nota (1) in calce alla tabella C della circolare n. 256/1992, in costanza di attribuzione della nuova detrazione.

Modifica della maschera di segnalazione mensile delle ritenute IRPEF

La circolare richiama la maschera per la trasmissione alla Direzione Generale delle ritenute d’acconto IRPEF operate in ciascun mese, già disciplinata dalla circolare n. 695 Rg. del 18 dicembre 1982, successivamente modificata dalla circolare n. 821 Rg./34 del 18 febbraio 1986 e attualmente attivabile con la transazione ZMSX,521 prevista dalla circolare n. 232 del 10 novembre 1989.

Poiché con la circolare n. 254 del 10 novembre 1993 è stato introdotto l’obbligo per l’Istituto di corrispondere ai lavoratori dipendenti somme per crediti diversi dal T.F.R., si rende necessario adeguare la segnalazione mensile delle ritenute operate su tali emolumenti.

Le righe 6), 7) e 8) della maschera assumono quindi la nuova denominazione:

  • "RICHIAMO ALLE ARMI - CREDITI DIVERSI DAL T.F.R.";

Ciò consente di segnalare globalmente le ritenute operate su entrambi gli emolumenti.

Distinzione tra le fattispecie e adempimenti dichiarativi

La distinzione tra le ritenute relative al richiamo alle armi e quelle riferite ai crediti diversi dal T.F.R. non va operata nella maschera mensile, ma:

  • nel Prospetto di concordanza di cui alla circolare n. 648 dell’11 gennaio 1982;
  • mediante la compilazione di modelli 770 separati.

Tale modalità deve avvenire in conformità alle istruzioni del Ministero delle Finanze in materia di dichiarazione del sostituto d’imposta, Mod. 770.

Punti principali

Recupero del fiscal drag e ambito di applicazione

Il D.L. 22 novembre 1993, n. 469, pubblicato in G.U. n. 274 del 22 novembre 1993, introduce misure per la parziale restituzione del drenaggio fiscale mediante l’estensione dell’ulteriore detrazione per lavoro dipendente. La disciplina riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti e i pensionati e produce effetti limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi solo per il 1993.

Nuove misure dell’ulteriore detrazione per lavoro dipendente

Per il 1993, ferma restando la detrazione generica confermata in lire 727.000, l’ulteriore detrazione di cui all’art. 13, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 viene rideterminata per scaglioni di reddito. Le nuove misure previste sono: 267.000 lire fino a 13.900.000; 228.000 lire oltre 13.900.000 e fino a 14.000.000; 150.000 lire oltre 14.000.000 e fino a 14.100.000; 70.000 lire oltre 14.100.000 e fino a 60.000.000; 50.000 lire oltre 60.000.000 e fino a 60.060.000; 20.000 lire oltre 60.060.000 e fino a 60.120.000; nessuna detrazione oltre 60.120.000.

Tabella applicativa e conguaglio di fine anno

Per agevolare l’operatività delle strutture interessate viene predisposta la Tabella A, che per il 1993 sostituisce, limitatamente all’ulteriore detrazione, la precedente tabella C della circolare n. 256 del 3 novembre 1992. La tabella riporta gli importi annui e mensili da applicare in sede di conguaglio di fine anno 1993, da effettuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600/1973 al più tardi entro il 28 febbraio dell’anno successivo, o prima se cessa il rapporto di lavoro.

Modifica della maschera di segnalazione mensile delle ritenute IRPEF

La maschera per la trasmissione mensile delle ritenute d’acconto IRPEF, già attivabile con la transazione ZMSX,521, viene aggiornata per tenere conto dell’obbligo dell’Istituto di corrispondere ai lavoratori dipendenti somme per crediti diversi dal T.F.R. Le righe 6), 7) e 8) assumono la nuova denominazione "RICHIAMO ALLE ARMI - CREDITI DIVERSI DAL T.F.R." e consentono di indicare globalmente le ritenute operate su tali emolumenti.

Separazione delle tipologie di reddito e adempimenti dichiarativi

La distinzione tra le ritenute riferite al "richiamo alle armi" e quelle relative ai crediti diversi dal T.F.R. deve essere effettuata nel "Prospetto di concordanza" richiamato dalla circolare n. 648 dell’11 gennaio 1982, nonché tramite la compilazione di modelli 770 separati, secondo le istruzioni ministeriali sulla dichiarazione del sostituto d’imposta.

Note alla tabella A

La detrazione è limitata al solo anno 1993 e sostituisce la detrazione per redditi di lavoro dipendente fino a lire 13.900.000 annui prevista nella tabella C allegata alla circolare n. 256 del 3 novembre 1992. Essa va applicata in base alla classe di reddito in cui ricade il reddito percepito, anche se prodotto per un periodo inferiore all’anno; in tal caso l’importo annuo va rapportato al periodo di lavoro. Per il 1993, in costanza di attribuzione della nuova detrazione, non si applica la nota (1) in calce alla tabella C della circolare n. 256/1992.

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