Ordinanza n. 82/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n°-OMISSIS-, con il quale la Questura di Cagliari ha vietato al signor -OMISSIS-, per la durata di 3 anni, di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni sportive del gioco del Calcio, Calcio a 5, maschili e femminili anche amichevoli, relativi ai Campionati di Serie A, B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti e altri incontri dei tornei internazionali e nazionali, nonché le partite di tutte le nazionali italiane di calcio e Calcio a 5, e comunque in cui si svolgono tutte le competizioni di tipo calcistico organizzate e/o patrocinate nell'ambito delle Federazioni sportive e da Enti e Organizzazioni riconosciute dal CONI, calendarizzate e pubblicizzate, nonché di transitare nelle aree comprese nel raggio di 500 metri dagli impianti interessati dalle predette manifestazioni, da 12 ore prima dello svolgimento, durante le stesse e fino alle 12 ore successive e il divieto, per lo stesso arco temporale, di accedere ai luoghi interessati dalla sosta, transito e trasporto delle persone che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive del Cagliari Calcio, meglio individuati nei luoghi dei Comuni di Cagliari, Elmas ed Assemini elencati nel provvedimento, nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso e, segnatamente: - della nota della DIGOS datata -OMISSIS-, non conosciuta ma menzionata nel provvedimento di DASPO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento questorile di DASPO fuori contesto della durata di tre anni, con divieto di accesso a stadi e impianti sportivi e di transito nelle relative aree
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO fuori contesto adottato dal Questore di Cagliari ai sensi dell'art. 6, lettere c) e d), della legge n. 401 del 1989, chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo emergono contestazioni relative alla legittimità del divieto, anche con riguardo alla nota DIGOS richiamata nel provvedimento e non conosciuta dal ricorrente, all'adeguatezza dell'istruttoria, alla rilevanza dei fatti posti a fondamento della misura, alla mancata applicazione della custodia cautelare in sede penale, nonché alla durata triennale e all'estensione territoriale e oggettiva dei divieti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, con valutazione sommaria propria della fase cautelare e salva ogni verifica nel merito, insussistenti i presupposti per sospendere il DASPO. Ha considerato pacifico che il ricorrente fosse stato deferito all'autorità giudiziaria e che nei suoi confronti fossero concluse le indagini preliminari per numerosi reati riconducibili alle fattispecie dell'art. 6, lettere c) e d), della legge n. 401 del 1989, che consentono il DASPO anche per fatti non commessi in occasione di manifestazioni sportive. Ha inoltre ritenuto sufficiente, allo stato, l'istruttoria amministrativa, in ragione della natura e della funzione preventiva della misura e della particolare rilevanza dei fatti addebitati rispetto all'interesse pubblico tutelato. La mancata richiesta della custodia cautelare non è stata ritenuta decisiva, poiché la misura cautelare penale e il DASPO perseguono finalità differenti. Infine, non sono state ravvisate prima facie sproporzioni né nella durata, pari a tre anni su un massimo di cinque, né nell'estensione dei divieti, limitati agli eventi di calcio e calcio a cinque, alle aree entro 500 metri dagli impianti e, con specifiche ulteriori prescrizioni, ai luoghi collegati agli eventi del Cagliari Calcio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, lettere c) e d), l. n. 401/1989
La disposizione consente l'adozione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive anche in relazione a fatti commessi al di fuori delle manifestazioni sportive, quando riconducibili alle fattispecie previste dalla legge.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dal ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il DASPO fuori contesto può essere adottato anche per fatti non commessi in occasione di manifestazioni sportive, purché riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 6, lettere c) e d), della legge n. 401 del 1989.
- Nella fase cautelare, l'istruttoria amministrativa può essere ritenuta sufficiente quando risulti adeguata alla natura preventiva della misura e ai fatti di particolare rilievo per l'interesse pubblico tutelato.
- La mancata applicazione della custodia cautelare penale non esclude, di per sé, la legittimità o la plausibilità cautelare di un DASPO, poiché le due misure hanno natura e finalità differenti.
- La durata del DASPO e l'estensione dei divieti devono essere valutate secondo un criterio di proporzionalità; non è prima facie sproporzionata una durata di tre anni su un massimo di cinque quando i divieti siano circoscritti agli eventi sportivi considerati e alle aree temporalmente e spazialmente connesse agli impianti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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