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Sentenza

Sentenza n. 75/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 14/2025 del 23.01.2025, resa nel giudizio n. 416/2024 R.G..

Giustizia amministrativa202500292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Campobasso, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente precaria titolare di supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto, al beneficio della carta del docente per quattro anni scolastici, per l’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza attestato dal Tribunale di Campobasso il 9 settembre 2025, la previa notificazione all’Amministrazione, in copia conforme, del titolo giudiziale mediante PEC e la riconducibilità della sentenza del giudice ordinario del lavoro ai titoli suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto adeguata la notificazione del titolo, poiché, a seguito della modifica dell’art. 475 c.p.c., non è più necessaria la spedizione in forma esecutiva delle sentenze, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Ha quindi ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente o altro strumento equipollente per i quattro anni scolastici indicati, attribuendo l’importo complessivo di euro 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta individuato nel Direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di 40 giorni. Il TAR non ha riconosciuto, allo stato, l’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione con il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 750,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’adempimento del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, fissare una somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi anche alle statuizioni passate in giudicato contenute in una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 475 c.p.c.

    Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti

    Per le sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all’originale.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha introdotto, insieme alle successive modifiche, la novella dell’art. 475 c.p.c. sulla forma del titolo esecutivo giudiziale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La somma ulteriore per ogni violazione o inosservanza successiva non è stata riconosciuta allo stato, essendo stata ritenuta sufficiente la nomina del commissario ad acta, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle statuizioni rimaste ineseguite contenute in una sentenza del giudice ordinario, quando essa accerta un obbligo della pubblica amministrazione e sia passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Per l’azione di ottemperanza occorre dimostrare il passaggio in giudicato del titolo e la sua previa comunicazione o notificazione all’amministrazione debitrice secondo le formalità richieste dalla legge.
  • A seguito della novella dell’art. 475 c.p.c., per portare a esecuzione una sentenza del giudice ordinario non è necessaria la spedizione in forma esecutiva: è sufficiente una copia attestata conforme all’originale, notificata all’amministrazione obbligata.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore persistente inadempimento e a un’apposita istanza dell’interessato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta, allo stato, misura sufficiente a fronteggiare l’inadempimento, con conseguente mancato riconoscimento contestuale della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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