Sentenza n. 15/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento n. prot. -OMISSIS- della Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Unico Immigrazione di revoca del Nulla Osta per lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato disposta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione a seguito della rinuncia del datore di lavoro all'assunzione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, sostenendo che, anche in mancanza della formalizzazione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro che aveva richiesto il suo ingresso, la stipulazione di un contratto di lavoro con un diverso datore avrebbe consentito il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o, in subordine, di un permesso per attesa occupazione. La memoria depositata il giorno precedente l'udienza è stata dichiarata inammissibile perché tardiva ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la revoca del nulla osta. Richiamando il recente orientamento del Consiglio di Stato, il Collegio ha ritenuto che, salvo impossibilità sopravvenuta o cause eccezionali, l'assunzione del lavoratore straniero debba avvenire presso lo specifico datore di lavoro in favore del quale è stato rilasciato il nulla osta. Non è quindi sufficiente la stipulazione di un contratto con un diverso datore di lavoro. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 non può essere rilasciato perché presuppone che un rapporto di lavoro subordinato si sia effettivamente instaurato e sia successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; nel caso concreto tale rapporto non si era mai instaurato. Le spese sono state compensate in ragione degli oscillamenti della giurisprudenza. È stata inoltre disposta la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
permesso di soggiorno per attesa occupazione
Il permesso per attesa occupazione presuppone l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la sua successiva cessazione per causa non imputabile al lavoratore; non è applicabile quando il rapporto non sia mai iniziato.
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata il giorno precedente l'udienza è stata dichiarata inammissibile per violazione dei termini processuali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In assenza di impossibilità sopravvenuta o di cause eccezionali, il lavoratore straniero deve essere assunto dallo specifico datore di lavoro in favore del quale è stato rilasciato il nulla osta al lavoro subordinato; la stipulazione di un contratto con un diverso datore non consente di mantenere il titolo o di ottenere automaticamente il permesso di soggiorno per lavoro.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 richiede che il rapporto di lavoro subordinato si sia effettivamente instaurato e sia poi cessato per una causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che il rapporto sia stato previsto nel nulla osta ma non sia mai iniziato.
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