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Ordinanza

Ordinanza n. 974/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della declaratoria di decadenza dalla graduatoria di merito del “Concorso Pubblico, per soli titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 30 posti di Infermiere - (area dei professionisti della salute e dei funzionari - personale del ruolo sanitario, di cui, 10 posti riservati alle strutture isolane e n. 9 posti riservati ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito), approvata con Deliberazione n. 929 del 03.05.2024 del Direttore Generale dell'Asl Napoli 2 Nord a firma del responsabile Dott. Mario Iervolino, avvenuta con provvedimento comunicato al ricorrente a mezzo PEC in data 27.01.2026; 2) della graduatoria ASL NA 2 Nord, giusta delibera n. 1012 del 13/05/2025 e dei successivi provvedimenti di scorrimento della stessa, ed in particolare del provvedimento di scorrimento adottato dall'Asl Napoli Nord 2 con deliberazione n. 209 del 28.01.2026, e di quello adottato con deliberazione n. 324 del 09.02.2026, nella misura in cui abbiano escluso il ricorrente nell'assunzione di nuovi candidati; 3) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello sopra indicato, ancorché non conosciuti, se e in quanto occorra, gli atti interni con cui l'ASL ha determinato i criteri di gestione della graduatoria, nella parte in cui interpretano la rinuncia alla singola sede come rinuncia alla graduatoria.

Giustizia amministrativa202601894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: declaratoria di decadenza dalla graduatoria di merito del concorso per 30 posti di infermiere, nonché successivi scorrimenti della graduatoria nella parte in cui hanno escluso il ricorrente dall’assunzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento con cui l’ASL lo ha dichiarato decaduto dalla graduatoria dopo la rinuncia alla presa di servizio presso la sede di Ischia, oltre alla graduatoria e ai successivi provvedimenti di scorrimento. Ha contestato anche gli atti interni eventualmente adottati dall’Amministrazione nella parte in cui equiparano la rinuncia alla singola sede alla rinuncia alla graduatoria. Dal testo emerge che il bando richiedeva ai candidati di indicare se fossero disponibili ad accettare incarichi presso tutte le strutture aziendali, comprese le sedi isolane di Ischia e Procida. Il ricorrente aveva dichiarato tale disponibilità, aveva accettato la proposta di incarico e aveva successivamente rinunciato all’immissione in servizio dopo l’assegnazione alla sede di Ischia, senza che fosse riconosciuto un giustificato motivo.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e sulla base di una cognizione sommaria, ha respinto la richiesta di sospensione. Ha ritenuto non sussistenti i presupposti cautelari, valorizzando il chiaro tenore letterale del bando quanto alla copertura delle sedi isolane e l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione. La disponibilità del ricorrente ad accettare incarichi presso tutte le strutture aziendali, comprese quelle insulari, e la successiva accettazione dell’incarico assegnato a Ischia hanno reso non coerente la rinuncia alla presa di servizio. In assenza di un legittimo motivo giustificativo, la rinuncia integra la fattispecie prevista dall’art. 17, comma 3, d.P.R. 487/1994, come modificato dal d.P.R. 82/2023, secondo cui il vincitore o l’idoneo che non assume servizio entro il termine stabilito decade dall’assunzione e dalla graduatoria. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha esaminato la domanda di sospensione nella camera di consiglio e l’ha respinta per assenza dei prescritti requisiti.

  • art. 17, comma 3, d.P.R. 487/1994, come modificato dal d.P.R. 82/2023

    Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria

    La mancata assunzione del servizio entro il termine, quando non sorretta da un giustificato motivo, comporta la decadenza non soltanto dall’assunzione, ma anche dalla graduatoria.

Massime di principio

  • Quando il bando di concorso prevede espressamente la disponibilità dei candidati all’assegnazione presso tutte le strutture dell’amministrazione, comprese sedi territorialmente disagiate o insulari, tale previsione vincola il candidato che abbia dichiarato di accettarla.
  • La successiva accettazione della proposta di incarico, seguita dalla rinuncia alla presa di servizio presso la sede assegnata, può giustificare la decadenza dalla graduatoria se non è assistita da un legittimo o giustificato motivo.
  • Ai sensi dell’art. 17, comma 3, d.P.R. 487/1994, la mancata assunzione del servizio senza giustificato motivo determina la decadenza sia dall’assunzione sia dalla graduatoria.
  • In sede cautelare, il chiaro tenore della lex specialis e l’interesse pubblico alla copertura delle sedi previste dal bando possono prevalere sull’interesse individuale del candidato alla permanenza nella graduatoria, quando non emerga un giustificato motivo della rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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