Cassazione Civile, Ordinanza n. 15929/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
La controversia riguarda la gestione di una Residenza Turistica Alberghiera. La società ricorrente aveva promosso giudizio per ottenere l'accertamento della persistente efficacia del mandato di gestione che le era stato conferito dall'assemblea della struttura; il resistente, quale amministratore della R.T.A., aveva invece sostenuto la cessazione del mandato e agito in base a deliberazioni assembleari che la società assumeva invalide. Nei gradi di merito il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale del resistente, accertando la cessazione del mandato. La Corte d'appello aveva confermato che il mandato di gestione, della durata prevista di sei anni, era giunto a scadenza naturale e che la società non poteva vantare altro titolo per continuare la gestione o la detenzione della struttura. La stessa Corte aveva inoltre ritenuto che i vizi denunciati dalla società nelle delibere poste a base dell'operato dell'amministratore, al più, integrassero ipotesi di annullabilità e non di nullità, con conseguente infondatezza della pretesa di disconoscere i poteri dell'amministratore. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo in sintesi che le deliberazioni della R.T.A. fossero nulle; aggiungeva che, anche a mandato scaduto, persisteva un interesse ad agire per la nullità, poiché in assenza di tali delibere avrebbe potuto proseguire nella gestione ordinaria fino alla nomina di un nuovo gestore e avrebbe potuto essere presa in considerazione per una futura designazione. La ricorrente richiamava inoltre, in chiave sostanzialmente risarcitoria e di perdita di chance, la possibilità che gli eventi assumessero un corso diverso ove le delibere contestate non fossero state adottate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato sul piano del merito delle censure processuali, ma soprattutto inammissibile per difetto di interesse. Ha osservato che la questione della nullità delle deliberazioni non incideva sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva fondato il decisum sulla cessazione naturale del mandato per scadenza del termine, statuizione che la ricorrente non aveva efficacemente aggredito. Un eventuale accoglimento della censura sulla nullità avrebbe quindi lasciato ferma la decisione centrale sulla cessazione del mandato. La Corte ha inoltre rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità: la società ricorrente non faceva parte della R.T.A. e, come soggetto estraneo al novero dei partecipanti, avrebbe dovuto allegare un interesse concreto e attuale alla deduzione della nullità, mentre aveva prospettato un interesse solo ipotetico. È stato altresì affermato che i profili risarcitori e di perdita di chance non erano entrati nella materia del contendere in appello, non essendo stata impugnata la reiezione della domanda risarcitoria pronunciata in primo grado. La Corte ha infine confermato che i vizi di convocazione e di calcolo delle maggioranze, nonché le censure sulla portata dei poteri attribuiti all'amministratore, erano correttamente ricondotti a ipotesi di annullabilità e non di nullità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e ordine di distrazione in favore del difensore del resistente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La ricorrente aveva incardinato il ricorso deducendo violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato supplementare conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse quando la censura investe un punto che non costituisce ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché anche un eventuale accoglimento non potrebbe modificare l'esito della decisione.
- L'interesse a far valere la nullità di una delibera deve essere concreto e attuale; non è sufficiente un interesse meramente ipotetico o prospettato in termini di eventualità future.
- Le doglianze relative a vizi di convocazione e di maggioranza, se non colpiscono ipotesi di nullità radicale, sono normalmente riconducibili all'annullabilità della deliberazione.
- Le questioni risarcitorie non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione né essere considerate se non sono state coltivate nei gradi di merito e, in particolare, se non risulta impugnata la statuizione che le ha respinte.
- La contestazione della validità di delibere che abbiano inciso sull'operato di un soggetto non basta a rimettere in discussione l'accertamento autonomo della cessazione di un mandato per scadenza del termine, quando tale accertamento costituisca il fondamento autonomo della decisione impugnata.
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