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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32823/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di servizi postali)

La controversia

La controversia nasce da sei decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato nei confronti di Poste Italiane S.p.A. per ottenere la restituzione delle somme addebitate a titolo di comunicazione di avvenuta notifica (CAN), relative a notificazioni eseguite su impulso del richiedente di atti diretti a persone giuridiche e ricevuti da addetti alla ricezione degli atti. Il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione proposta da Poste Italiane, ma il Tribunale di Avellino, in appello, ha accolto l’opposizione, revocato i decreti ingiuntivi e condannato l’opposto alle spese, ritenendo che l’art. 7, comma 6, della l. n. 890/1982 non distingua tra destinatario persona fisica e persona giuridica, sicché la CAN è dovuta anche quando il piego non sia consegnato personalmente al legale rappresentante. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248/2007 convertito nella l. n. 31/2008, in collegamento con l’art. 145 c.p.c., sostenendo che, nelle notifiche a persone giuridiche, il destinatario debba identificarsi anche nel consegnatario addetto al servizio e che, quindi, la notifica dovesse considerarsi perfezionata senza necessità della CAN e senza relativo costo. A sostegno ha richiamato anche precedente di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione sulla debenza della CAN, perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza: l’atto non conteneva un’esposizione sommaria dei fatti di causa idonea a consentire la comprensione della vicenda processuale e faceva riferimento a notifiche asseritamente perfezionate senza precisare se, dove e quando i documenti rilevanti fossero stati prodotti nei giudizi di merito e in cassazione, né la loro esatta collocazione nei fascicoli. È stata quindi confermata la decisione del Tribunale di Avellino, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura era formalmente incardinata come violazione processuale, ma la Corte non ha esaminato il merito della doglianza per carenze del ricorso.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti di causa sufficiente a consentire alla Corte di comprendere con precisione la vicenda processuale; la sua mancanza rende il ricorso inammissibile.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    È necessario indicare specificamente gli atti e i documenti richiamati, con la loro localizzazione nei fascicoli e la sequenza della loro produzione, altrimenti il ricorso è inammissibile.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    L’onere di deposito e di indicazione dei documenti richiamati deve consentire alla Corte l’esame della documentazione in sede di legittimità.

  • art. 7, comma 6, l. 20 novembre 1982, n. 890

    Nel ragionamento del giudice di merito viene letto nel senso che la raccomandata ulteriore è dovuta in ogni caso di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, senza distinguere tra persona fisica e persona giuridica; la Corte di cassazione non si pronuncia sul punto nel merito.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’idea che, per le persone giuridiche, la notificazione si perfezioni anche verso il consegnatario addetto al servizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo sommario ma intellegibile i fatti di causa e non consente di ricostruire con precisione il percorso processuale della controversia.
  • La deduzione di censure fondate su documenti o atti processuali richiede una specifica indicazione della loro produzione, della loro collocazione nei fascicoli e della sequenza processuale, poiché la mancanza anche di una sola di tali indicazioni impedisce alla Corte il controllo di legittimità.
  • La Corte di cassazione, in presenza di un ricorso carente dei requisiti di autosufficienza, può dichiararne l’inammissibilità senza esaminare il merito delle questioni sostanziali o interpretative prospettate.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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