Sentenza n. 16058/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, motivato dalla presenza di una segnalazione a carico del richiedente nel Sistema Informatico Schengen (SIS)
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di un nulla osta al lavoro, aveva presentato domanda di visto il 5 febbraio 2026. L’Ambasciata aveva inizialmente avviato l’elaborazione della pratica, ma il sistema informatico non ne consentiva la prosecuzione a causa di una segnalazione SIS inserita dalle autorità austriache. Con il ricorso ha impugnato il diniego sostenendo che l’amministrazione fosse incorsa in errore istruttorio, poiché non era mai stato destinatario di un provvedimento di allontanamento dall’area Schengen e la segnalazione poteva dipendere da un caso di omonimia. Ha chiesto l’annullamento del diniego, previa tutela cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata impugnazione della segnalazione SIS presupposta e per mancata evocazione in giudizio del Ministero dell’Interno, indicato come amministrazione competente sulla segnalazione. Ha escluso che l’asserito errore istruttorio potesse essere accertato nel giudizio contro il solo diniego: l’eventuale omonimia deve essere verificata presso l’amministrazione competente, anche mediante interlocuzioni dirette e accesso ai dati personali. Ha inoltre osservato che, ai fini del visto, la segnalazione Schengen rende vincolato il diniego e che l’ufficio consolare deve verificare l’esistenza, la riferibilità all’interessato e l’attualità della segnalazione, senza sindacarne la legittimità né valutare autonomamente la pericolosità dello straniero. Spese compensate per ragioni equitative, in considerazione della definizione in rito.
Norme richiamate
artt. 60 e 73 c.p.a.
Ne segue per le ragioni esposte che, previo avviso alle parti in udienza ex artt. 60 e 73 c.p. amm., il Collegio deve dichiarare l’inammissibilità del gravame.
Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti in udienza, dichiarando il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In materia di visto d’ingresso, la presenza di una segnalazione Schengen attuale e riferibile al richiedente rende vincolato il diniego: l’autorità consolare verifica l’esistenza, la riferibilità e l’attualità della segnalazione, ma non è tenuta a sindacare la legittimità dell’atto dello Stato che l’ha inserita né a svolgere una valutazione autonoma della pericolosità dello straniero.
- L’eventuale omonimia o erronea riferibilità di una segnalazione SIS deve essere verificata presso l’amministrazione competente sulla segnalazione, anche attraverso interlocuzioni dirette e l’accesso ai dati personali; tali contestazioni non consentono di superare l’inammissibilità del ricorso contro il solo diniego del visto quando non sia impugnato l’atto presupposto e non sia evocata in giudizio l’amministrazione competente.
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