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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49282/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due gruppi di condanne: 1) sentenza del Tribunale di Catania 12/12/2006 (irrevocabile 10/12/2010) per delitti di cui agli artt. 74, comma 2, e 73 d.P.R. 309/90 commessi nel periodo set-nov 2003 (tra cui traffico di stupefacenti) con aggravanti; 2) sentenza del Tribunale di Catania 14/06/2011 (irrevocabile 03/07/2014) per associazione di stampo mafioso e reati connessi commessi da luglio 2008 a ottobre 2009, oltre a delitti di armi. Trovato sosteneva che già nel 2003 fosse legato al clan 'Cappello' come fornitore stabile e avesse agevolato la latitanza di un reggente (Cacisi), deducendo che la successiva partecipazione mafiosa del 2008/2009 fosse il proseguimento di un unico disegno criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che ha escluso la continuazione in considerazione del lungo intervallo temporale tra i fatti, del periodo di detenzione intercorso e dell'assenza di prove che già nel 2003 Trovato avesse progettato di entrare nel clan 'Cappello' come associato mafioso. È stato inoltre osservato che la mera fornitura di stupefacenti o il favorire la latitanza non sostituiscono la prova di una programmazione originaria di adesione ad un'associazione mafiosa, la quale richiede anche l'accettazione del soggetto da parte del sodalizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina la domanda di riconoscimento della continuazione tra più condanne ai fini dell'unitarietà del disegno criminoso; richiede prova di un progetto criminoso unitario e antecedente o contestuale ai vari reati

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Disciplina la continuazione nel codice penale: la riduzione della pena è applicabile quando più reati siano stati commessi con un disegno unico; la giurisprudenza interpreta la norma richiedendo una progettazione unitaria delle violazioni

  • d.P.R. 309/1990, artt. 73 e 74

    Norme penali sugli illeciti in materia di stupefacenti e sulle associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti; citate per i reati di cui è stato ritenuto responsabile il ricorrente

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso quando non venga dichiarata l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità

  • art. 7 l. 1.203/1991

    Riferimento all'aggravante applicata nelle sentenze di merito riguardante recidiva o specifiche aggravanti connesse ai reati commessi

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p./art. 671 c.p.p. è necessario provare che i reati siano frutto di un medesimo progetto criminoso concepito, almeno a grandi linee, prima o contemporaneamente alla commissione dei fatti; non basta la mera reiterazione o inclinazione a delinquere.
  • Un consistente intervallo temporale e un periodo di detenzione interposto tra le condanne sono fattori che indeboliscono la tesi della unitarietà del disegno criminoso e giustificano il rigetto della domanda di continuazione se non esistono elementi probatori chiari di programmazione originaria.
  • La collaborazione o il favore occasionale a un clan (es. fornitura di stupefacenti, favore a un latitante) non equivalgono automaticamente a prova di adesione programmata in senso associativo mafioso; va dimostrato l'intento e l'accoglimento del soggetto all'interno del sodalizio.
  • L'adesione a un'associazione di stampo mafioso necessita non solo della volontà del singolo, ma anche dell'accettazione da parte degli altri membri: quindi la prova del progetto criminoso deve includere elementi che dimostrino questa dimensione collettiva.
  • In giudizi similari è cruciale documentare fatti, circostanze e tempistiche che evidenzino una continuità progettuale (contatti, ruoli stabilmente assunti, pianificazione condivisa) piuttosto che limitarsi a dimostrare ripetute condotte dello stesso tipo.

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