Cassazione Penale, Sentenza n. 46131/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sono stati prospettati due motivi: (1) nullità del decreto per aver disposto la trattazione scritta in violazione dell'art. 23, decreto‑legge n. 149/2020; (2) vizio nella prognosi di pericolosità: motivazione carente, contraddittoria e illogica per aver tratto conclusioni da una superficiale lettura di atti penali pendenti, per aver fatto generici riferimenti a frequentazioni di pregiudicati, per aver sovrastimato precedenti risalenti e bagatellari e per non aver considerato circostanze favorevoli (in particolare l'effetto risocializzante dell'attività lavorativa)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non consentiti. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che l'art. 23 d.l. 9/11/2020 n.149 era stato abrogato e che la disciplina applicabile era l'art. 23‑bis d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito), che consente la trattazione in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori salvo espressa, tempestiva richiesta di discussione orale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e dunque è consentita la censura soltanto per motivazione inesistente o meramente apparente; le censure di merito o di travisamento della prova sono in linea di massima escluse. I giudici di merito hanno ricostruito la pericolosità sociale del ricorrente sulla base della progressione di attività illecite e di precedenti e misure cautelari per reati in materia di armi e stupefacenti; le argomentazioni difensive ritenute deduzioni alternative o assorbite non hanno dimostrato l'insussistenza della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, decreto‑legge 9 novembre 2020, n. 149
Riferimento iniziale del ricorrente; la Corte segnala che tale norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176 e quindi non era più applicabile
art. 1, comma 2, legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma che ha abrogato l'art. 23 d.l. 149/2020; la Corte la richiama per escludere la fondatezza del primo motivo
art. 23‑bis, decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge n. 176/2020)
Disciplina applicabile pro tempore che autorizza la trattazione in camera di consiglio senza intervento del PM e dei difensori salvo espressa richiesta di discussione orale nei termini previsti
art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (come modificato dal d.l. 31/10/2022 n. 162, convertito dalla legge 30/12/2022 n. 199)
Richiamato per stabilire l'ambito temporale di applicazione della disciplina emergenziale alle impugnazioni
artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Richiamati per chiarire che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, limitando la sindacabilità delle valutazioni di fatto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata in tema di valutazione dell'entità della sanzione pecuniaria da infliggere in caso di impugnazione incolpevole o colposa
Massime di Cassazione (Sez. U n. 33451/2014; Sez. 2 n. 20968/2020; Sez. 2 n. 46261/2019)
Precedenti utilizzati per precisare i limiti della sindacabilità in Cassazione delle motivazioni dei giudici di merito e per il principio per cui l'omesso esame espresso di un motivo può essere considerato implicitamente assorbito se incompatibile con la ratio della sentenza
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è definito e ristretto: è ammessa soltanto la censura per violazione di legge, con possibilità di agire in Cassazione solo in presenza di motivazione inesistente o meramente apparente
- Le disposizioni emergenziali che dispongono modalità di trattazione (p.es. camera di consiglio senza intervento delle parti) possono essere modificate o abrogate: occorre sempre verificare la normativa vigente pro tempore applicabile al momento del giudizio
- La mancata disamina espressa di un motivo da parte del giudice d'appello non determina automaticamente mancanza di motivazione se il motivo è implicitamente assorbito o incompatibile con la ratio della decisione
- Le valutazioni sulla pericolosità sociale compiute dai giudici di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se sorrette da una motivazione logica e riferita a elementi processuali (precedenti, misure, indizi), salvo che sussista una motivazione del tutto apparente
- Chi propone ricorso deve ponderare la fondatezza giuridica dei motivi: in caso di ricorso manifestamente infondato o non consentito si rischia la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45916/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45917/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45918/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45919/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45920/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45921/2023 del 15/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →