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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46131/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sono stati prospettati due motivi: (1) nullità del decreto per aver disposto la trattazione scritta in violazione dell'art. 23, decreto‑legge n. 149/2020; (2) vizio nella prognosi di pericolosità: motivazione carente, contraddittoria e illogica per aver tratto conclusioni da una superficiale lettura di atti penali pendenti, per aver fatto generici riferimenti a frequentazioni di pregiudicati, per aver sovrastimato precedenti risalenti e bagatellari e per non aver considerato circostanze favorevoli (in particolare l'effetto risocializzante dell'attività lavorativa)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non consentiti. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che l'art. 23 d.l. 9/11/2020 n.149 era stato abrogato e che la disciplina applicabile era l'art. 23‑bis d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito), che consente la trattazione in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori salvo espressa, tempestiva richiesta di discussione orale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e dunque è consentita la censura soltanto per motivazione inesistente o meramente apparente; le censure di merito o di travisamento della prova sono in linea di massima escluse. I giudici di merito hanno ricostruito la pericolosità sociale del ricorrente sulla base della progressione di attività illecite e di precedenti e misure cautelari per reati in materia di armi e stupefacenti; le argomentazioni difensive ritenute deduzioni alternative o assorbite non hanno dimostrato l'insussistenza della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, decreto‑legge 9 novembre 2020, n. 149

    Riferimento iniziale del ricorrente; la Corte segnala che tale norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176 e quindi non era più applicabile

  • art. 1, comma 2, legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma che ha abrogato l'art. 23 d.l. 149/2020; la Corte la richiama per escludere la fondatezza del primo motivo

  • art. 23‑bis, decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge n. 176/2020)

    Disciplina applicabile pro tempore che autorizza la trattazione in camera di consiglio senza intervento del PM e dei difensori salvo espressa richiesta di discussione orale nei termini previsti

  • art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (come modificato dal d.l. 31/10/2022 n. 162, convertito dalla legge 30/12/2022 n. 199)

    Richiamato per stabilire l'ambito temporale di applicazione della disciplina emergenziale alle impugnazioni

  • artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Richiamati per chiarire che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, limitando la sindacabilità delle valutazioni di fatto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato

  • Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata in tema di valutazione dell'entità della sanzione pecuniaria da infliggere in caso di impugnazione incolpevole o colposa

  • Massime di Cassazione (Sez. U n. 33451/2014; Sez. 2 n. 20968/2020; Sez. 2 n. 46261/2019)

    Precedenti utilizzati per precisare i limiti della sindacabilità in Cassazione delle motivazioni dei giudici di merito e per il principio per cui l'omesso esame espresso di un motivo può essere considerato implicitamente assorbito se incompatibile con la ratio della sentenza

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è definito e ristretto: è ammessa soltanto la censura per violazione di legge, con possibilità di agire in Cassazione solo in presenza di motivazione inesistente o meramente apparente
  • Le disposizioni emergenziali che dispongono modalità di trattazione (p.es. camera di consiglio senza intervento delle parti) possono essere modificate o abrogate: occorre sempre verificare la normativa vigente pro tempore applicabile al momento del giudizio
  • La mancata disamina espressa di un motivo da parte del giudice d'appello non determina automaticamente mancanza di motivazione se il motivo è implicitamente assorbito o incompatibile con la ratio della decisione
  • Le valutazioni sulla pericolosità sociale compiute dai giudici di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se sorrette da una motivazione logica e riferita a elementi processuali (precedenti, misure, indizi), salvo che sussista una motivazione del tutto apparente
  • Chi propone ricorso deve ponderare la fondatezza giuridica dei motivi: in caso di ricorso manifestamente infondato o non consentito si rischia la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

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