Cassazione Civile, Sentenza n. 1040/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione relativo a maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali per la vendita di una quota di terreno (terreno inserito in piano di recupero) per cui l'Agenzia aveva revocato l'agevolazione prevista dall'art. 5 della L. 22/9/1982 n.168 ritenendo che non fosse applicabile la tassazione in misura fissa e attribuendo al terreno un valore di €165.000, mentre il venditore aveva dichiarato €75.000 e versato imposte in misura fissa assumendo che ricorresse l'agevolazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando le decisioni della CTP e della CTR che avevano accolto il ricorso di Roberto Coccoluto. Il Collegio ha ritenuto infondati i motivi di cassazione: 1) la censura sulla presunta tardività dell'eccezione sollevata in memoria è infondata perché l'argomentazione non ha alterato la causa petendi originaria ma ha rappresentato un'eccezione collegata all'illegittimità dell'avviso; 2) l'interpretazione normativa dell'art. 5 L. n.168/1982 deve essere estesa anche alle aree inedificate comprese nei piani di recupero, non solo agli edifici, in quanto i piani di recupero possono avere ad oggetto tanto il recupero edilizio quanto il recupero del tessuto urbanistico (comprendendo aree non edificate destinate a interventi di urbanizzazione). Di conseguenza l'agevolazione in misura fissa è applicabile al caso di specie. Nulla sulle spese processuali per mancata costituzione dell'intimato; richiamo all'eventuale versamento del contributo unificato di cui al DPR n.115/2002 art.13, comma 1-quater
Norme richiamate
art. 5, legge 22 settembre 1982, n. 168
Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa
Il Collegio ha interpretato la norma in senso estensivo: l'agevolazione si applica anche ai trasferimenti di aree inedificate inserite nei piani di recupero, non solo agli immobili edificati, purché ricorrano i presupposti soggettivo (soggetto che attua il recupero) e oggettivo (bene compreso in piano di recupero)
art. 27, legge 5 agosto 1978, n. 457
I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.
La norma conferma che le zone di recupero possono comprendere aree non edificate, offrendo fondamento alla conclusione che anche le aree possono rientrare nei piani di recupero ai fini dell'agevolazione fiscale
art. 28, legge 5 agosto 1978, n. 457
I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento
I piani di recupero sono strumenti che possono disciplinare interventi anche su aree non edificate e prevedono la finalità di interventi urbanistici che giustificano l'applicabilità dell'agevolazione alle aree inserite nei piani
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 24 e art. 57 richiamati)
Norme del processo tributario che vietano l'introduzione di nuove domande in appello; il Collegio richiama il principio secondo cui una nuova difesa che ampli la materia del contendere costituisce nuova domanda vietata, salvo che l'eccezione introdotta non sia riconducibile all'originaria causa petendi (nel caso in esame l'eccezione era riconducibile e quindi ammissibile)
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Fondamento di cassazione invocato dall'Agenzia per violazione di norme di diritto; la Corte ha rigettato il ricorso ritenendo infondate le doglianze ai sensi di tale disposizione
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente
Massime di principio
- Se un bene è compreso in un piano di recupero (art. 27-28 L. 457/1978) e il trasferimento avviene nei confronti del soggetto che attua il recupero, l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 5 L. 168/1982 (imposte in misura fissa) può essere applicata anche se il bene è un'area inedificata e non un edificio già esistente
- Per ottenere l'agevolazione è necessario provare sia il requisito oggettivo (inserimento dell'area/immobile in un piano di recupero) sia il requisito soggettivo (il soggetto acquirente è effettivamente colui che attua il recupero); la documentazione urbanistica e la qualifica del soggetto sono fondamentali
- In sede di impugnazione, le eccezioni introdotte in memoria sono ammissibili se non alterano la causa petendi originaria e non ampliano la materia del contendere; al contrario, nuove difese fondate su fatti diversi che costituiscono una nuova domanda sono vietate
- L'interpretazione delle norme urbanistiche e fiscali deve considerare la finalità dei piani di recupero (recupero edilizio e urbanistico): pertanto, un'interpretazione restrittiva che escluda le aree inedificate è contrastante con la ratio normativa
- In contenziosi simili, l'Amministrazione dovrà provare l'assenza dei requisiti soggettivi o oggettivi richiesti dalla norma per revocare l'agevolazione; la mera valorizzazione diversa dell'immobile, senza dimostrare l'inapplicabilità dell'art. 5, potrebbe non essere sufficiente
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