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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02384/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da lavori eseguiti tra il 1987 e il 1991 nell'ambito dell'ampliamento di un comprensorio sciistico, per i quali alcuni soggetti furono imputati e condannati in sede penale per reati edilizi, ambientali e per invasione di terreni demaniali, con statuizioni civili rimaste ferme. Successivamente la Provincia convenne in sede civile gli autori dei fatti e i loro eredi chiedendo il risarcimento del danno ambientale, del danno non patrimoniale e del danno all'immagine, oltre a somme già provvisoriamente assegnate. La Corte d'appello confermò la condanna risarcitoria. Gli eredi ricorsero per cassazione con otto motivi: (1) omessa concisa esposizione dei fatti in sentenza; (2) inapplicabilità della successione nel debito risarcitorio ambientale agli eredi, sostenendo che la responsabilità ambientale sarebbe personale e che le norme speciali escluderebbero la successio in universum ius; (3) prescrizione del credito risarcitorio e mancato accertamento del danno da parte del giudicato penale, oltre a contestazioni sulla prova di una pretesa lettera del 2006; (4) irrilevanza o preclusione della pretesa civile per effetto di sanzioni e condoni amministrativi, con richiamo al divieto di duplicazione; (5) insussistenza di un vero danno ambientale per molte delle opere e impossibilità per la Provincia di agire come titolare del credito, salvo lo Stato; (6) intervenuta prescrizione/inesigibilità per il decorso di oltre trent'anni dagli interventi; (7) ultrapetizione e erronea quantificazione del danno da demolizione del rilievo roccioso e del ripristino ambientale; (8) errata ripartizione interna della responsabilità risarcitoria tra i diversi eredi in base al grado di gravità delle condotte accertate penalmente. La Suprema Corte non esamina nel merito le censure perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la sentenza impugnata era stata dichiarata notificata, ma nel fascicolo depositato mancava la relata di notifica (o la prova della notifica via PEC) e tale omissione, non sanabile ex art. 372 c.p.c., impedisce di verificare tempestività e regime del termine breve; inoltre il ricorso è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il mancato deposito, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione (o, se notificata via PEC, delle relative ricevute cartacee). Ha escluso che la mancanza potesse essere sanata con produzione tardiva ed ha aggiunto che, in ogni caso, la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Provincia controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare l'uso di fatti non provati o non contestati; la Corte non entra nel merito della doglianza per improcedibilità

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per lamentare l'asserita carenza di motivazione e di esposizione dei fatti nella sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    dedotto per i vizi processuali e motivazionali denunciati

  • art. 311, comma 3, d.lgs. 152/2006

    ultimo periodo; ultimi 2 periodi

    invocato dai ricorrenti come norma che, a loro dire, limiterebbe o escluderebbe la successione degli eredi nel debito risarcitorio ambientale; la Corte non decide nel merito

  • art. 18, commi 6 e 7, L. 349/1986

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la personalità della responsabilità risarcitoria ambientale

  • art. 2947, comma 3, c.c.

    richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale del credito risarcitorio derivante da fatto illecito

  • art. 2953 c.c.

    richiamato in relazione alla pretesa efficacia del giudicato penale e alla decorrenza della prescrizione

  • art. 651 c.p.p.

    invocato per contestare l'efficacia del giudicato penale nel processo civile e la portata dell'accertamento contenuto nella sentenza penale

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    richiamato per contestare l'uso in sentenza di un fatto non provato e specificamente contestato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova sulla pretesa lettera del 2006 e sui presupposti del credito

  • art. 313 d.lgs. 152/2006

    richiamato per sostenere la pretesa alternatività tra sede amministrativa e giudiziaria nel risarcimento del danno ambientale

  • art. 315 d.lgs. 152/2006

    richiamato insieme all'art. 313 d.lgs. 152/2006 per il divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie

  • art. 311, commi 2 e 3, d.lgs. 152/2006

    richiamato per contestare titolarità, presupposti e quantificazione del risarcimento del danno ambientale

  • art. 303, n. 2, lett. g), d.lgs. 152/2006

    richiamato per sostenere la non risarcibilità per decorso del tempo e per la datazione degli illeciti

  • art. 163, comma 3, c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione rispetto al contenuto della domanda originaria

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato per contestare modifiche e ampliamenti delle richieste risarcitorie oltre le preclusioni processuali

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il denunciato vizio di ultrapetizione

  • art. 578 c.p.p.

    richiamato nella ricostruzione dei precedenti penali per la conferma delle statuizioni civili nonostante l'estinzione dei reati

  • art. 538 c.p.p.

    richiamato per la condanna generica al risarcimento dei danni in sede penale

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato nel passaggio sulla decorrenza del termine breve per impugnare

  • art. 369 c.p.c.

    norma decisiva: impone il deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione; la sua inosservanza comporta improcedibilità del ricorso

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    richiamato come termine entro cui l'eventuale produzione da parte del controricorrente può rilevare

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per escludere la sanatoria tramite produzione tardiva della relata di notifica

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza/improcedibilità

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla Corte per escludere dubbi di legittimità costituzionale della sanzione processuale

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla Corte per escludere dubbi di legittimità costituzionale della sanzione processuale

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla Corte per affermare la compatibilità convenzionale dell'onere di deposito e della sanzione di improcedibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia della sentenza con la relata di notifica o, se la notifica è avvenuta via PEC, le ricevute di spedizione e ricezione; l'omissione determina improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
  • La produzione tardiva della relata di notificazione non sana il difetto originario di deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c., trattandosi di onere preliminare che presidia la verifica della tempestività dell'impugnazione.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della relata opera anche se la parte resistente non contesta il fatto della notificazione della sentenza, poiché la sanzione risponde a un interesse pubblico alla corretta instaurazione del giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non può giovare al ricorrente il principio che consente la procedibilità in assenza della relata se la notificazione del ricorso è comunque avvenuta entro il termine breve.
  • Le censure di merito relative a prescrizione, giudicato penale, riparto della responsabilità risarcitoria, titolarità dell'azione per danno ambientale e quantificazione del danno restano assorbite se il ricorso è dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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