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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02011/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla colpevolezza. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è assolutamente generico: il ricorso si limita a formulare in termini apodittici la doglianza, senza sviluppare una critica specifica alle argomentazioni della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il titolo di reato per cui era stata confermata la condanna in appello; la Cassazione non entra nel merito della configurabilità del reato perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono per legge la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Viene richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la non ravvisabilità di un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in una mera enunciazione di doglianze priva di concreta critica alle ragioni della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata da argomentazioni specifiche e correlate al contenuto della decisione di merito.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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