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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45581/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, contestando: (1) la sussistenza dei gravi indizi per il reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., sostenendo che il gruppo coagulato attorno a Greco Emanuele sarebbe una 'mafia storica' o una 'mafia nuova' e che non sono stati dimostrati tutti gli elementi costitutivi dell'art. 416-bis (Greco non sarebbe stato condannato e misure preventive sue erano state annullate); (2) la motivazione circa le estorsioni contestate (artt. 513-bis e 629 c.p.), sostenendo che non sarebbe stata dimostrata l'efficacia causale della reputazione criminale di Greco nella determinazione degli imprenditori a concludere rapporti commerciali e che l'art. 513-bis punirebbe solo condotte concorrenziali illegittime e non condotte dirette a coartare la libera concorrenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato a verificare la congruenza e la logica della motivazione del giudice di merito e non a riesaminare i fatti o rivalutare le fonti di prova. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi per l'art. 416-bis, valorizzando convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni telefoniche e ambientali che descrivono il ruolo imprenditoriale e di controllo del gruppo collegato a Cosa Nostra e il contributo operativo del ricorrente. Ha ritenuto inoltre corretta la valutazione secondo cui le condotte contestate integrarebero estorsione 'contrattuale' e reato di illecita concorrenza (art. 513-bis) nel caso in cui sussistano gli elementi di entrambe le fattispecie, con possibile concorso formale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che, sulla base della convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni, risultino gravi indizi della sussistenza di un'associazione di tipo mafioso e della operatività del gruppo; il giudizio di cassazione è limitato a verificare la logicità e la completezza della motivazione, non a riconsiderare i fatti.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Il giudice ha affermato che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia può coesistere con l'estorsione contrattuale quando ricorrano gli elementi di entrambe le fattispecie; l'alterazione della concorrenza è tutelata autonomamente e, se presenti gli elementi, si configura concorso formale.

  • art. 629 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di estorsione: la Corte ha condiviso la qualificazione delle condotte come estorsive contrattuali o 'ambientali' in presenza di imposizione o costrizione a rapporti economici a danno della autonomia negoziale delle vittime.

  • artt. 110, comma 2, 4 e 7 legge 895/1967

    Norme richiamate nel capo di imputazione (specificazione di concorso e partecipazione); la sentenza ne menziona l'iniziale contestazione senza svolgere un'interpretazione normativa autonoma nel dispositivo di cassazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro del controllo di Cassazione sulla sussistenza dei gravi indizi: la Corte precisa che l'insussistenza dei gravi indizi è rilevabile in cassazione solo se derivante da violazione di legge o da manifesta illogicità o assenza di motivazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione della Corte (indicazione della cancelleria per gli adempimenti).

Massime di principio

  • Il controllo di legittimità sulle misure cautelari è circoscritto a verificare la congruenza, la logicità e la sufficienza della motivazione del giudice di merito; non è consentito riesaminare i fatti o rinnovare la valutazione delle fonti probatorie.
  • Per la custodia cautelare il giudice deve accertare una qualificata probabilità di colpevolezza (gravi indizi); la motivazione può fondarsi su convergenza di dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni e altri indizi sinergici.
  • La qualificazione mafiosa di un gruppo può essere fondata anche su riscontri indiziari convergenti (collaborazioni, captazioni, controllo economico del territorio), non è necessario che tutti gli esponenti siano già stati condannati per mafia.
  • L'estorsione contrattuale (art. 629) può coesistere con il reato di illecita concorrenza (art. 513-bis): se sussistono gli elementi di entrambe le fattispecie si realizza il concorso formale di reati.
  • La nozione di 'estorsione ambientale' e il rilievo della reputazione criminale del soggetto che impone rapporti economici possono giustificare la tipizzazione delle condotte come estorsive anche quando la costrizione sia indiretta o basata su una pressione contestuale.
  • Per impugnare con successo in Cassazione una misura cautelare occorre dimostrare la violazione di norme o la manifesta illogicità o carenza della motivazione; mere alternative valutazioni sul fatto o sulla credibilità delle prove non sono ammissibili in sede di legittimità.

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