Regolamento (UE) 2019/1163
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1163 della Commissione, del 5 luglio 2019, che modifica e stabilisce un elenco unico per gli allegati di certi regolamenti concernenti misure restrittive che contengono gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l'indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/1163 non introduce nuove sanzioni sostanziali, ma aggiorna e centralizza i recapiti delle autorità competenti nazionali previsti in numerosi regolamenti UE sulle misure restrittive. L’obiettivo è garantire uniformità, chiarezza e facilità di consultazione per operatori e amministrazioni, sostituendo i singoli allegati esistenti con un elenco unico. Il testo contiene inoltre l’indirizzo unico della Commissione europea per le notifiche in materia di sanzioni. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Elenco unico delle autorità competenti degli Stati membri e dell’indirizzo per le notifiche alla Commissione nei regolamenti UE sulle misure restrittive (sanzioni).
Ambito di applicazione
Si applica ai regolamenti dell’Unione che prevedono misure restrittive/sanzioni e che contengono allegati con gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento armonizza e aggiorna tali recapiti per tutti gli Stati membri e stabilisce un unico indirizzo per le notifiche alla Commissione europea. Sostituisce gli elenchi specifici contenuti nei regolamenti indicati negli articoli da 1 a 32; si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Elenco unico delle autorità competenti degli Stati membri e indirizzo per le notifiche nei regolamenti UE sulle misure restrittive
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1163 della Commissione interviene in un ambito meramente organizzativo e di coordinamento applicativo delle sanzioni UE. Esso non modifica il contenuto sostanziale delle misure restrittive, ma centralizza e aggiorna i recapiti delle autorità competenti nazionali e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea, così da garantire uniformità informativa nei diversi regimi sanzionatori.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’articolo 215 TFUE e una lunga serie di regolamenti del Consiglio in materia di misure restrittive. Nei considerando si afferma che, per armonizzare e aggiornare gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri presenti in tali regolamenti, viene istituito un elenco unico contenente i recapiti nazionali e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione. Il nuovo elenco sostituisce gli elenchi specifici contenuti nei regolamenti elencati nel preambolo.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda tutti gli operatori e le autorità coinvolti nell’applicazione dei regolamenti UE sulle misure restrittive richiamati nel testo, inclusi quelli relativi al contrasto al terrorismo, a specifiche situazioni-paese e a regimi sanzionatori tematici o personali. La sua funzione è quella di fornire, in modo uniforme, i riferimenti delle autorità competenti nazionali e il canale di comunicazione verso la Commissione. Non introduce esclusioni materiali né disciplina nuove categorie di soggetti sanzionati.
Meccanismo normativo: sostituzione degli allegati
Gli articoli da 1 a 32 dispongono la sostituzione, per ciascun regolamento elencato, dell’allegato contenente gli estremi delle autorità competenti o l’equivalente allegato identificato nel singolo atto. La tecnica normativa adottata è quindi quella della sostituzione integrale degli allegati, così da rendere coerenti e aggiornati i riferimenti amministrativi in tutti i regimi sanzionatori interessati.
Tra i regolamenti modificati figurano, a titolo esemplificativo:
- il regolamento (CE) n. 2580/2001 sul contrasto al terrorismo;
- il regolamento (CE) n. 881/2002 su persone ed entità associate a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda;
- numerosi regolamenti settoriali o geografici relativi, tra gli altri, a Somalia, Iraq, Zimbabwe, RDC, Libano, Bielorussia, Iran, Siria, Ucraina, Russia, Yemen, Libia, Corea del Nord, Mali e Venezuela;
- il regolamento (UE) 2018/1542 relativo alla proliferazione e all’uso delle armi chimiche.
Elenco unico e indirizzo per le notifiche
L’allegato al regolamento riporta i recapiti nazionali per ciascuno Stato membro. Per l’Italia, ad esempio, è indicato il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dedicato a misure e deroghe. È inoltre previsto un indirizzo unico per le notifiche alla Commissione europea, da utilizzare per le comunicazioni in materia di sanzioni:
- Commissione europea, Servizio degli strumenti di politica estera (FPI), EEAS 07/99, 1049 Bruxelles, Belgio;
- e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L’articolo 33 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua natura vincolante in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con effetto immediato sulla consultazione e sull’uso dei recapiti aggiornati.
Disposizioni principali
Finalità di armonizzazione e aggiornamento dei recapiti
Il regolamento istituisce un elenco unico degli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e dell’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea, al fine di armonizzare e aggiornare i dati riportati in numerosi regolamenti dell’Unione concernenti misure restrittive.
Sostituzione degli allegati nei regolamenti sulle sanzioni
Gli articoli da 1 a 32 sostituiscono gli allegati di 32 regolamenti del Consiglio, tra cui quelli in materia di contrasto al terrorismo, misure restrittive verso paesi terzi e regimi sanzionatori settoriali o individuali. Gli allegati sostituiti sono quelli relativi agli estremi delle autorità competenti nazionali e, ove previsto, alle modalità di contatto per le notifiche.
Regolamenti interessati
Tra i regolamenti modificati figurano, in particolare, il regolamento (CE) n. 2580/2001, il regolamento (CE) n. 881/2002, i regolamenti relativi a Somalia, Iraq, Zimbabwe, RDC, Libano, Bielorussia, Tunisia, Egitto, Iran, Afghanistan, Siria, Guinea, Ucraina, Sudan, Russia, Yemen, Sud Sudan, Burundi, Libia, Corea del Nord, Mali, Venezuela e armi chimiche. La modifica opera tramite sostituzione dell’allegato specifico di ciascun regolamento con il testo unificato allegato al presente atto.
Indirizzo unico per le notifiche alla Commissione
L’allegato riporta l’indirizzo da utilizzare per le notifiche alla Commissione europea: Commissione europea, Servizio degli strumenti di politica estera (FPI), EEAS 07/99, 1049 Bruxelles, Belgio, e-mail relex-sanctions@ec.europa.eu.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 33 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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