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Sentenza

Sentenza n. 811/2026 - Napoli, Sezione 5

per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal comune di Napoli sull'istanza notificata dai ricorrenti in data 12 maggio 2025 e dell’obbligo del comune di Napoli di provvedere.

Giustizia amministrativa202506355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Napoli sull’istanza volta all’adozione di misure contro le immissioni acustiche e il disturbo della quiete pubblica nell’area di piazza Bellini e zone limitrofe

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (residenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto che l’area di piazza Bellini e vie limitrofe è interessata da immissioni acustiche superiori alla normale tollerabilità e ai valori previsti dal piano di zonizzazione acustica, con pregiudizio per la salute e la vivibilità dei residenti. Con istanza del 12 maggio 2025 hanno chiesto al Comune di adottare, tra l’altro, ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 9 l. 447/1995 e dell’art. 50 TUEL, provvedimenti strutturali, limitazioni o revoche di autorizzazioni commerciali e concessioni di suolo pubblico. Il Comune non ha adottato un provvedimento espresso, limitandosi ad attività preparatorie, a interlocuzioni con altri enti, a controlli e alla proposta di una delibera consiliare non approvata. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per l’avvenuto riscontro all’istanza e l’inammissibilità per l’inesistenza di un obbligo di provvedere, assumendo che l’esercizio dei poteri richiesti fosse ampiamente discrezionale. Gli operatori economici intervenuti ad opponendum hanno inoltre eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la domanda riguardasse il diritto alla salute e l’esecuzione di una sentenza civile non passata in giudicato, nonché l’improcedibilità e l’inesistenza dell’obbligo di provvedere.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa perché i ricorrenti, pur radicando la propria posizione sul diritto alla salute e sulla qualità di residenti, hanno azionato un interesse legittimo correlato ai poteri amministrativi richiesti al Comune. La domanda non mirava all’esecuzione della sentenza civile sulle immissioni, ma all’esercizio autonomo dei poteri previsti dall’art. 9 l. 447/1995 e dall’art. 50, comma 7-bis, d.lgs. 267/2000. Il ricorso non è stato dichiarato improcedibile: la richiesta di nominativi e contatti degli amministratori degli edifici e la successiva trasmissione all’ARPAC sono state ritenute un mero e ancora embrionale inizio di attività preparatoria, non equivalente all’adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha ritenuto sufficientemente comprovata la situazione di grave inquinamento acustico, anche alla luce dell’accertamento compiuto nel giudizio civile, della documentazione audiovisiva e della stessa documentazione comunale. Nel merito, il TAR ha distinto tra l’obbligo di esercitare il potere, una volta accertata la situazione che ne costituisce il presupposto, e la discrezionalità relativa alla scelta concreta delle misure. La discrezionalità sul contenuto degli interventi non esonera l’amministrazione dall’obbligo di determinarsi né consente di procrastinare indefinitamente l’azione mediante ulteriori accertamenti non indispensabili. Il ricorso è stato accolto; il Comune è stato dichiarato obbligato ad adottare un provvedimento espresso e motivato sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese nei confronti delle parti private sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 447/1995

    ordinanza contingibile ed urgente

    La disposizione costituisce uno dei poteri amministrativi il cui esercizio può essere sollecitato dai residenti per fronteggiare emissioni sonore eccedenti i limiti di legge; accertata la situazione presupposta, l’amministrazione ha l’obbligo di determinarsi.

  • art. 50, comma 7-bis, d.lgs. 267/2000

    poteri previsti dalla legge per proteggere le persone da emissioni sonore eccedenti i limiti di legge

    Il potere comunale in materia di tutela della vivibilità e di contrasto alle immissioni acustiche, pur discrezionale quanto alla scelta delle misure, deve essere esercitato quando sussista la situazione di fatto che ne costituisce il presupposto.

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio consente di ottenere la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia e l’ordine all’amministrazione di provvedere con atto espresso entro un termine fissato dal giudice.

Massime di principio

  • Quando una situazione di fatto integra il presupposto per l’esercizio di poteri amministrativi di tutela della salute, della vivibilità o dell’ambiente, l’amministrazione ha l’obbligo di determinarsi sull’istanza del privato, anche se conserva discrezionalità nella scelta del contenuto concreto delle misure.
  • La discrezionalità amministrativa relativa alla scelta degli interventi non esclude l’obbligo di esercitare il potere quando l’an del potere sia attualizzato dalla concreta situazione di pericolo o di compromissione accertata.
  • Nell’azione avverso il silenzio, attività preparatorie, interlocuzioni con altri enti o richieste istruttorie non indispensabili non equivalgono all’adozione di un provvedimento espresso e motivato e non fanno venir meno l’interesse alla decisione.
  • La controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa quando il ricorrente, pur facendo valere una situazione di salute o di vivibilità, chiede in concreto l’esercizio di poteri amministrativi e non l’esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario.
  • L’amministrazione non può giustificare l’inerzia o il differimento indefinito della decisione mediante ulteriori accertamenti quando la situazione presupposta sia già sufficientemente nota e documentata.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioInquinamento ed emissioniGiurisdizione e riparto
RamiProcedimento amministrativoAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoria

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