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Ordinanza

Ordinanza n. 63/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento - dell'ordinanza del Comune di Giulianova n. 70 del 26 marzo 2018 avente ad oggetto "Ordinanza di ripristino dello stato ante operam nell'area demaniale in via Lungomare Zara, identificata in catasto al foglio n. 33, particella 142, ove sono state eseguite opere in assenza delle preventive autorizzazioni"; - del parere dell’Agenzia del Demanio - DRAM prot. n. 10625 del 6 ottobre 2016.

Giustizia amministrativa201800267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ripristino dello stato ante operam di un'area demaniale e parere dell'Agenzia del Demanio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato l'ordinanza del Comune di Giulianova che disponeva il ripristino dello stato ante operam nell'area demaniale in via Lungomare Zara, per opere eseguite senza le preventive autorizzazioni, nonché il parere dell'Agenzia del Demanio posto a fondamento dell'intervento. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il TAR aveva già richiesto al Comune, con precedente ordinanza collegiale, la produzione di documentazione utile alla decisione; poiché l'incombente non era stato adempiuto, il Collegio ha ritenuto necessario rinnovare la comunicazione dell'ordinanza e assegnare un nuovo termine.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ha disposto un ulteriore adempimento istruttorio, ordinando al Comune di Giulianova di depositare la documentazione già richiesta con la precedente ordinanza collegiale entro sessanta giorni dalla comunicazione della nuova ordinanza. Ha precisato che ogni comunicazione o riscontro dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Ha inoltre invitato le parti costituite a depositare, ove disponibili, documentazione utile alla decisione, richiamando il principio di leale cooperazione di cui all'art. 2, comma 2, c.p.a., anche in funzione della ragionevole durata del processo. Il mancato riscontro potrà essere valutato ai fini della decisione e della regolazione delle spese. Ogni ulteriore determinazione ordinatoria è stata riservata; la Segreteria è stata incaricata di comunicare la presente ordinanza e quella precedente anche alle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    principio della leale cooperazione

    Le parti devono cooperare lealmente con il giudice per la realizzazione della ragionevole durata del processo; il TAR ha richiamato tale principio per sollecitare il deposito di documentazione utile alla decisione.

Massime di principio

  • In presenza di un incombente istruttorio già disposto e non adempiuto, il giudice amministrativo può rinnovare la comunicazione dell'ordine istruttorio e assegnare un nuovo termine per il deposito della documentazione necessaria alla decisione.
  • Il mancato adempimento a un ordine istruttorio può essere valutato dal Collegio sia ai fini della decisione sia ai fini della regolazione delle spese di lite.
  • Il principio di leale cooperazione processuale impone alle parti costituite di fornire, ove disponibili, le informazioni e la documentazione utili alla definizione del giudizio, in funzione anche della ragionevole durata del processo.
  • Quando il giudizio non è ancora maturo per la decisione, il giudice amministrativo può riservare ogni ulteriore determinazione all'esito dell'adempimento istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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