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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27077/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da una verifica della Guardia di Finanza che aveva portato alla notifica alla società di avvisi di accertamento per IVA, IRAP, IRES e violazioni come sostituto d'imposta relativi agli anni 2006, 2007 e 2008. L'Ufficio contestava l'utilizzo di lavoratori formalmente alle dipendenze di una società croata, ritenendo integrata un'illecita somministrazione o utilizzazione di manodopera e, in sostanza, una gestione fittizia dell'appalto con vera direzione del personale da parte della contribuente. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, riconoscendo la sostanziale gestione del personale da parte della società. In Cassazione la società ha proposto ricorso con un motivo, ma nel corso del giudizio ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per aver aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito con l. n. 96 del 2017. L'Agenzia, dopo sollecitazione della Corte, ha confermato la regolarità della procedura e l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, aderendo alla richiesta di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e, conseguentemente, estinto il processo, rilevando che la regolare adesione alla definizione agevolata comporta la definizione della lite e rende irrilevante l'esame dei motivi di ricorso. Ha inoltre escluso la condanna al raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della relativa previsione e la sua applicabilità ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non alla definizione per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 11, d.l. 24 aprile 2017, n. 50

    La norma è richiamata come base della definizione agevolata della lite alla quale la società ha aderito, determinando la definizione del rapporto processuale.

  • L. 21 giugno 2017, n. 96

    Legge di conversione del d.l. n. 50 del 2017, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.

  • art. 46, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992

    "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"

    La Corte afferma che la regola ha portata generale e impone l'estinzione del giudizio quando la lite tributaria sia definita o comunque sia cessata la materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La previsione sul raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di cessazione della materia del contendere, poiché opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • d.lgs. n. 276 del 2003

    È citato nella descrizione del fatto per la contestazione di illecita somministrazione/utilizzazione di manodopera.

  • l. n. 196 del 1997

    Richiamata dalla ricorrente come disciplina invocata a sostegno della legittimità dei contratti di appalto e del superamento della fattispecie contestata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la regolare adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata della lite determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
  • Quando intervenga la definizione della pendenza tributaria per legge e sia accertato il perfezionamento della procedura, l'esame dei motivi di ricorso diviene superfluo.
  • La disciplina del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata in via analogica ai casi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere esclude la soccombenza in senso tecnico rilevante ai fini del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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