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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29675/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile, tramite il difensore Avv. Luciano Picchi, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato che non doveva procedersi nei confronti dell'imputato per reati estinti per prescrizione. Il ricorso deduceva un unico motivo: omessa integrazione del contraddittorio in ordine alle statuizioni civili, in quanto la parte civile non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello. Successivamente la parte civile ha raggiunto un accordo transattivo con l'imputato e ha depositato rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia, rilevando che l'interesse ad impugnare deve persistere fino alla decisione e che la transazione ha fatto venire meno tale interesse. Ha pertanto disposto la declaratoria di inammissibilità per rinuncia e ha condannato la parte civile al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, non essendovi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (la rinunzia è derivata dall'accordo conciliativo), non è stata disposta la condanna al versamento di somme a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56, 110, 628 c.p. (capo a)

    Norme penali indicate nella sentenza di merito come recanti i fatti ascritti all'imputato; utilizzate nella ricostruzione fattuale ma non oggetto di decisione in cassazione, che ha deciso per ragioni procedurali.

  • art. 368, 61 n. 2 c.p.

    Ulteriore riferimento alle fattispecie penali contestate in primo grado; non valutato nel merito dalla Corte di cassazione a causa della rinuncia al ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in legge n. 176/2020 (richiamato con proroghe)

    Norma processuale richiamata per la disciplina della trattazione scritta del giudizio di cassazione nella fase pandemica; il giudizio si è svolto a trattazione scritta in base a tale disciplina.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    Principio secondo cui chi propone ricorso deve avere un interesse concreto e attuale che persista fino alla decisione; la Corte ha applicato questo principio per affermare che la transazione ha fatto venire meno l'interesse, rendendo il ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le spese in caso di inammissibilità del ricorso: la parte civile è stata condannata al pagamento delle spese processuali in quanto prevista dall'art. 616, ma la Corte ha evitato la condanna alla Cassa delle ammende per mancanza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui l'applicazione automatica della sanzione a carico della parte privata (Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità è incompatibile con la Costituzione quando la parte non ha comportamenti colposi; la Corte di cassazione ha seguito tale indirizzo nell'evitare la sanzione pecuniaria aggiuntiva.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del gravame: l'interesse ad impugnare deve persistere fino alla decisione.
  • Un accordo transattivo con l'imputato che riguarda le questioni risarcitorie può far venir meno l'interesse della parte civile a proseguire il ricorso, legittimando la rinuncia.
  • In caso di inammissibilità per rinuncia o per perdita di interesse, la parte può essere condannata alle spese processuali; tuttavia la condanna alla Cassa delle ammende non è automatica se la causa dell'inammissibilità non è imputabile a comportamento colposo della parte.
  • Se si contesta la mancata integrazione del contraddittorio per difetto di notifica, occorre provare il pregiudizio e, in mancanza di prosecuzione del giudizio (per esempio per rinuncia), il motivo può restare inesaminato.
  • Per evitare perdite di diritti processuali, le parti civili dovrebbero comunicare tempestivamente accordi transattivi ai rispettivi difensori e, se si intende proseguire, assicurarsi che l'interesse all'impugnazione permanga fino alla pronuncia definitiva.

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