Cassazione Penale, Sentenza n. 4779/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, riformando l'assoluzione pronunciata dal G.I.P., ha condannato il ricorrente per il reato di rapina. Tre capi di doglianza: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta contraddittorietà tra l'individuazione fotografica effettuata durante le indagini e il riconoscimento personale in udienza da parte della persona offesa; 2) vizio di motivazione nella negazione delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento al comportamento processuale del ricorrente (presenza in aula al momento del riconoscimento); 3) carenza della motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta discostata dal minimo edittale senza adeguata spiegazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo: l'appello ha valorizzato il riconoscimento in udienza e le precisazioni rese dalla persona offesa (es.: "io oggi ho riconosciuto lui e non la fotografia") che hanno superato le incertezze evidenziate dal G.I.P.; è stato richiamato il principio per cui il riconoscimento in udienza è valutabile come prova testimoniale non disciplinata dall'art. 213 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte lo ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, rilevando che la censura non indicava elementi concreti e mancavano i requisiti dell'art. 581 c.p.p.; sul terzo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale sulla pena applicata (pena base individuata in 4 anni e 6 mesi, poi ridotta a 3 anni per il rito), richiamando la giurisprudenza sul calcolo della media edittale e l'uso dei parametri dell'art. 133 c.p. Esito finale: ricorso rigettato e ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
all'epoca dei fatti (21/11/2014) la pena prevista era da tre a venti anni di reclusione
Norma incriminatrice (rapina). La Corte ha valutato la pena entro la cornice edittale applicando i criteri di determinazione della pena e la giurisprudenza sulla media edittale.
art. 192 cod. proc. pen. (comma 2)
Richiamato in relazione ai canoni di valutazione della prova e alla necessità di motivazione logica delle conclusioni probatorie; la Corte ha ritenuto che non vi fosse illogicità manifesta della motivazione impugnata.
art. 546 cod. proc. pen. (lett. e))
Norma richiamata tra quelle interessate dall'impugnazione; riguarda i motivi di impugnazione e la motivazione della sentenza d'appello.
art. 213 cod. proc. pen.
Disciplina della ricognizione personale; la Corte ha distinto la ricognizione disciplinata dall'art. 213 dal riconoscimento in udienza, valutando quest'ultimo come prova testimoniale non regolata dall'art. 213.
art. 189 cod. proc. pen.
Riferimento alla categoria delle "prove non disciplinate dalla legge": il riconoscimento in udienza è stato inquadrato in tale categoria e valutato come prova testimoniale.
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c))
Richiesto per i requisiti di specificità del motivo di cassazione; la Corte ha rilevato la genericità del secondo motivo e la sua inammissibilità perché non indicava i profili di censura richiesti dalla norma.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena (circostanze, personalità, finalità della pena). La Corte d'appello ha motivato la pena con riferimento ai parametri di quest'articolo; la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua.
Massime di principio
- Il riconoscimento in udienza (imputato presente) effettuato dalla persona offesa può essere valutato autonomamente e, se attendibile e supportato da chiarimenti, può sostituire o superare incertezze emerse dall'individuazione fotografica nelle indagini preliminari.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e motivate: censure generiche o aspecifiche (che non indicano con precisione gli elementi o il nesso logico contestato) sono dichiarate inammissibili.
- Per la determinazione di una pena al di sotto della media edittale non è sempre richiesta una motivazione analitica e formale se la Corte applica correttamente i parametri di cui all'art. 133 c.p. e segue il metodo giurisprudenziale per il calcolo della media edittale (calcolo della "misura media" come indicato dalla giurisprudenza).
- La Corte di merito può ritenere più probante il riconoscimento diretto reso in dibattimento rispetto alla ricognizione fotografica svolta in fase investigativa, specie se la persona offesa fornisce precisazioni che chiariscono caratteristiche antropometriche o circostanze di osservazione.
- In caso di rigetto del ricorso la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali; per evitare ciò il ricorrente deve fornire censure concrete, documentate e coerenti con i principi di logica e diritto indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
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