Cassazione Penale, Sentenza n. 10786/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale dell'8/4/2019, aveva affermato la responsabilità dell'imputato per reati collegati alla falsificazione di una patente di guida rumena (artt. 497-bis e 477-482 c.p.), riqualificando tuttavia il fatto sub b) ai sensi dell'art. 489 c.p. e rideterminando la pena. La questione principale riguardava la qualificazione del fatto (uso del documento vs. partecipazione alla contraffazione, evidenziata dall'apposizione dell'effige dell'imputato) e le conseguenze di tale qualificazione sul dies a quo utile ai fini della prescrizione. La Corte di legittimità ha ritenuto non manifestamente infondati i motivi e, constatata l'intervenuta prescrizione in base al calcolo previsto dagli artt. 157 e 161 c.p. (periodo massimo di sette anni e sei mesi decorrente dalla data indicata nell'imputazione), ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha ritenuto ammissibile il rilievo sulla qualificazione del fatto (la Corte territoriale aveva incentrato il disvalore sull'uso del documento trascurando elementi che indicavano il concorso nella contraffazione), ma, accertata la decorrenza del termine di prescrizione in base agli artt. 157 e 161 c.p., ha dichiarato l'estinzione dei reati e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
Norma relativa a specifiche ipotesi di falsificazione documentale inizialmente contestata; nel caso la Corte ha fatto riferimento alla imputazione originaria ma ha valutato la qualificazione alternativa dei fatti.
artt. 477-482 cod. pen.
Insieme di norme riguardanti i reati di falsificazione e uso di documenti; la sentenza di merito originaria aveva fatto riferimento a tali articoli in relazione alla patente contraffatta.
art. 489 cod. pen.
Norma utilizzata dalla Corte d'appello per la riqualificazione del fatto sub b) (falsa attestazione o altro reato meno grave); la diversa qualificazione ha rilevanza ai fini del computo della prescrizione.
art. 10 cod. proc. pen.
Rilevata nel processo come questione di procedibilità sollevata in primo grado e poi rigettata dalla Corte territoriale; la Corte di cassazione ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e quindi meritevole di esame collegato al tema della qualificazione e della prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Disposizione sul termine generale di prescrizione; la Corte ha applicato il computo dei termini secondo questa norma per accertare l'intervenuta prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Disposizione sui termini di prescrizione per i reati con specifiche durate; usata insieme all'art. 157 per determinare il periodo massimo di sette anni e sei mesi preso a riferimento dalla Corte.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica del fatto (es. uso di un documento vs. partecipazione alla contraffazione) è determinante non solo per il piano della responsabilità, ma anche per fissare il dies a quo da cui decorre la prescrizione; contestare la qualificazione può rendere necessario ricalcolare i termini di estinzione del reato.
- Se il motivo di impugnazione non è manifestamente infondato la Corte di legittimità deve esaminare anche la prescrizione: accertata l'estinzione per prescrizione, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
- La riqualificazione operata in sede di merito può avere effetti decisivi sul termine di prescrizione; pertanto, la difesa dovrebbe contestare espressamente la qualificazione quando questa può anticipare o posticipare il dies a quo della prescrizione.
- I termini di prescrizione vanno calcolati applicando gli artt. 157 e 161 c.p. in relazione alla data di accertamento del fatto indicata nell'imputazione; un calcolo errato o una diversa individuazione del dies a quo possono portare all'estinzione del reato.
- In presenza di elementi che indicano il concorso nella contraffazione (es. apposizione dell'effige dell'imputato) il giudice deve valutare se ricorra una fattispecie più grave rispetto al mero uso del documento; la mancata considerazione di tale elemento può essere censurata in sede di legittimità.
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