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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11098/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato l'omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia nominato e ha qualificato tale omissione come nullità (assoluta o di regime intermedio a seconda dei casi). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che revocò la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, per violazione dei diritti di difesa: omissione della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di ratifica al difensore di fiducia nominato (avv. Sergio Mottola), con conseguente lesione del rapporto processuale e del diritto ad avere un difensore di propria scelta.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 51-ter

    Richiamata quale norma relativa alle misure alternative (affidamento in prova). La Corte non entra nel merito sostanziale della misura ma la norma costituisce il contesto normative dell'atto impugnato.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 71, comma 2

    Richiamata nella impugnazione in relazione alle determinazioni del Tribunale di sorveglianza; utilizzata come quadro normativo per la disciplina delle misure alternative e dei relativi provvedimenti.

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    La Corte interpreta l'omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia come causa di nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria.

  • Codice di procedura penale, art. 179, comma 1

    Richiamato insieme all'art.178 per qualificare la nullità derivante dall'omessa comunicazione al difensore di fiducia.

  • Codice di procedura penale, art. 182, comma 2

    La Corte richiama la disciplina sulla sanatoria delle nullità di regime intermedio: nel procedimento camerale l'omessa comunicazione ad uno dei difensori può essere sanata se non eccepita in udienza dal difensore presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art.97, comma 4.

  • Codice di procedura penale, art. 97, comma 4

    Norma sulla nomina del difensore d'ufficio; la Corte rileva però che la presenza del difensore d'ufficio non sopperisce all'omessa comunicazione al difensore fiduciario tempestivamente nominato, ove la nomina fiduciaria sia rituale e tempestiva.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, comma 3, lett. c)

    Richiamata dalla giurisprudenza citata per sottolineare il diritto dell'imputato ad 'avere un difensore di sua scelta' e la lesione che si determina quando il giudice procede alla designazione di un difensore d'ufficio nonostante la tempestiva nomina fiduciaria.

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra, quando la presenza del difensore è obbligatoria, una nullità assoluta che comporta l'annullamento del provvedimento impugnato.
  • Nel procedimento camerale, l'omissione della comunicazione ad uno dei difensori di fiducia può configurare una nullità di regime intermedio: se non eccepita in udienza dal difensore presente (o dal difensore d'ufficio), la nullità è sanata ai sensi dell'art.182 c.p.p.
  • La nomina di un difensore d'ufficio da parte del giudice non supplisce automaticamente alla violazione del diritto dell'interessato ad avere il difensore da lui scelto, quando la nomina fiduciaria è stata effettuata in modo rituale e tempestivo.
  • Nei procedimenti di revoca o ratifica di misure alternative (es. affidamento in prova), devono essere rigorosamente osservate le garanzie difensive procedurali; la mancata osservanza può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Per evitare la sanatoria ex art.182 c.p.p. la parte interessata (o il suo difensore presente) deve tempestivamente eccepire in udienza l'omessa comunicazione; diversamente la nullità può essere considerata sanata.

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