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Ordinanza

Ordinanza n. 27/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo del nulla osta al lavoro subordinato, revoca del visto d’ingresso e diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del diniego definitivo del nulla osta al lavoro subordinato, della revoca del visto d’ingresso e del diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Quanto al nulla osta e al permesso di soggiorno, il ricorso è stato notificato ai Ministeri e ad altre amministrazioni, ma non alla Provincia autonoma di Bolzano, individuata quale autorità emanante in forza del Protocollo d’Intesa del 10 settembre 2009 tra Ministero dell’Interno e Provincia autonoma, secondo l’interpretazione già seguita dal Tribunale. Il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile. Quanto alla revoca del visto, ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento, senza specificare quali osservazioni, documenti o elementi istruttori avrebbe potuto presentare e in che modo essi avrebbero potuto incidere sul contenuto dell’atto.

La decisione

Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’impugnazione del diniego del nulla osta e del diniego del permesso di soggiorno apparisse inammissibile per omessa notificazione alla Provincia autonoma di Bolzano, autorità emanante gli atti. Non ha riconosciuto l’errore scusabile, poiché gli atti indicavano in modo espresso e inequivoco l’intestazione, la sottoscrizione e i riferimenti della Provincia, oltre alle modalità di impugnazione; inoltre, il difensore aveva già interlocuito con l’amministrazione provinciale. In relazione alla revoca del visto, la censura sulla mancata comunicazione di avvio è stata ritenuta generica per omessa allegazione della concreta lesione partecipativa. Il visto è stato inoltre considerato atto consequenziale alla revoca del nulla osta e sostanzialmente vincolato a essa, con conseguente applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il Tribunale ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale presso l’Avvocatura dello Stato di Trento, ai sensi dell’art. 44 c.p.a., entro dieci giorni, con deposito della prova nei successivi dieci giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non emergendo elementi idonei a ritenere che la partecipazione procedimentale del ricorrente avrebbe potuto determinare un contenuto dispositivo diverso del provvedimento

    La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullabilità dell’atto quando, trattandosi di provvedimento vincolato o sostanzialmente vincolato, l’amministrazione dimostri o risulti evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 44 c.p.a.

    rinnovazione della notificazione

    Quando la notificazione del ricorso è viziata per essere stata eseguita presso un ufficio dell’Avvocatura dello Stato territorialmente non competente, il giudice può disporne la rinnovazione entro un termine assegnato.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato

    La tutela cautelare presuppone la sussistenza dei requisiti cautelari, tra cui un sufficiente fumus boni iuris; il difetto di tale requisito giustifica il rigetto della domanda sospensiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente

    Consente l’oscuramento dei dati identificativi della parte a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

  • Protocollo d’Intesa del 10 settembre 2009 tra Ministero dell’Interno e Provincia autonoma di Bolzano

    È utilizzato dal Tribunale per individuare nell’Ufficio Mercato del Lavoro della Provincia autonoma di Bolzano l’autorità competente in materia di nulla osta al lavoro nell’ambito considerato.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso deve essere eseguita nei confronti dell’amministrazione effettivamente emanante l’atto impugnato; l’omessa notificazione all’autorità emanante determina l’irregolare instaurazione del contraddittorio e, ove rilevata nella fase cautelare, esclude un sufficiente fumus boni iuris.
  • La rimessione in termini per errore scusabile non è giustificata quando l’atto impugnato individua in modo espresso e inequivoco l’amministrazione emanante e il ricorrente, anche tramite il proprio difensore, abbia avuto interlocuzioni con quella stessa amministrazione.
  • La censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento deve indicare la concreta lesione subita, specificando quali osservazioni, documenti o elementi istruttori il privato avrebbe potuto introdurre e la loro potenziale incidenza sull’esito del procedimento.
  • La mancata partecipazione procedimentale non comporta l’annullamento di un provvedimento sostanzialmente vincolato quando non emergano elementi idonei a dimostrare che l’apporto partecipativo avrebbe potuto condurre a un contenuto dispositivo diverso.
  • La notificazione del ricorso effettuata presso l’Avvocatura dello Stato territorialmente non competente può essere rinnovata ai sensi dell’art. 44 c.p.a. presso l’ufficio competente, entro il termine assegnato dal giudice, con successivo deposito della prova della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDecadenza e tardivitàTutela cautelare

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