Cassazione Civile, Sentenza n. 11310/2020 del 12/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento per il pagamento della Tariffa di igiene ambientale (TIA 1) dovuta per il 2009. La contribuente aveva impugnato l’avviso; il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ma la CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 1031/39/15 depositata il 19 febbraio 2015, aveva accolto l’appello della società di gestione e respinto il ricorso originario, ritenendo che la deliberazione comunale n. 44 del 2006 avesse legittimamente istituito la TIA 1 in base all’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione dell’art. 238, sostenendo che la norma non consentiva di istituire nuovamente la TIA 1 dopo la sua soppressione, ma disciplinava la nuova TIA 2 e la fase transitoria in attesa dei regolamenti attuativi; con il secondo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ha denunciato l’omesso esame della contestazione relativa all’applicazione, nell’avviso, di importi tariffari diversi da quelli deliberati dal Comune e una motivazione apparente su tale punto.
La decisione
La Corte ha precisato preliminarmente che il fallimento della controricorrente, dichiarato dopo la notificazione del ricorso per Cassazione, non determina l’interruzione del giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio; ha quindi ritenuto inutile la riassunzione eseguita dalla ricorrente. Ha accolto il primo motivo: dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, la TIA 1 era soppressa e non poteva essere istituita ex novo dai Comuni. In attesa dei regolamenti attuativi della TIA 2 potevano continuare ad applicarsi le discipline regolamentari già vigenti, ma le disposizioni transitorie non consentivano il passaggio dalla TARSU alla TIA 1 dopo la sua soppressione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente contro l’avviso di accertamento. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione delle obiettive incertezze normative e delle oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 238, commi 1 e 11, D.Lgs. n. 152/2006
Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che – contrariamente alla diversa opzione interpretativa pur emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., Sez. 5, n. 1999 del 2019; Cass., Sez. 5, n. 33424 del 2018), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,” (art. 264, comma 1, lett. i), cit.).
L’art. 238 ha soppresso la TIA 1 dal 29 aprile 2006; la salvaguardia transitoria consente soltanto la prosecuzione delle discipline regolamentari già vigenti in attesa dell’attuazione della nuova tariffa e non autorizza l’istituzione ex novo della TIA 1.
art. 264, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 152/2006
Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che – contrariamente alla diversa opzione interpretativa pur emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., Sez. 5, n. 1999 del 2019; Cass., Sez. 5, n. 33424 del 2018), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,” (art. 264, comma 1, lett. i), cit.).
La continuità normativa è assicurata mantenendo applicabili i provvedimenti attuativi già adottati ai sensi del decreto Ronchi fino all’entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti del nuovo codice, senza prorogare il potere di istituire la TIA 1.
art. 384 c.p.c.
Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè risultano altri profili controversi rilevanti ai fini della decisione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto né restano profili controversi rilevanti, la Corte può decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- La soppressione della TIA 1 disposta dall’art. 238, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006 opera dal 29 aprile 2006; da tale data i Comuni non possono istituire ex novo la tariffa del decreto Ronchi.
- In attesa dei regolamenti attuativi della nuova tariffa ambientale, le clausole transitorie mantengono applicabili le discipline regolamentari già vigenti e i relativi provvedimenti attuativi, ma non consentono ai Comuni che applicavano la TARSU di passare alla TIA 1 dopo la sua soppressione.
- Nel giudizio di Cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, il fallimento di una parte dichiarato dopo la notificazione del ricorso non determina l’interruzione del processo.
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