Sentenza n. 317/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: - del decreto dell’U.S.R. SICILIA, REGISTRO-UFFICIALE U.0038852 del 11/8/2025 — di integrazione della Graduatoria di merito della classe A028 “Matematica e Scienze” per la Regione Sicilia di cui al D.D.G. n. 2575/2023 con gli idonei al concorso nel numero di 12 e della relativa graduatoria nella parte in cui individua ed inserisce le docenti Bosco Liana e Intravaia Rosaria tra i candidati idonei e non tra i candidati vincitori; - nonché, quale atto presupposto, del decreto dell’USR Sicilia, registro ufficiale U. 0013437 del 17/3/2025 con cui, ai sensi dell’art. 9 del D.D.G. n. 2575/2023 , veniva approvata e pubblicata la Graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A028 “matematica e scienze” per la Regione Sicilia e della graduatoria medesima allegata nella parte in cui non individua ed inserisce le docenti Bosco Liana e Intravaia Rosaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito del concorso per la classe A028 del 17 marzo 2025 e successivo secondo scorrimento dell’11 agosto 2025, nella parte in cui le ricorrenti non sono state inserite tra le vincitrici con riconoscimento della riserva per i docenti con almeno tre anni di servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, partecipanti al concorso per titoli ed esami per la classe A028, hanno dedotto la violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, sostenendo che la graduatoria avesse superato la quota massima del 50% dei posti riservabili. Hanno contestato il mancato riconoscimento della riserva del 30% prevista dall’art. 13, commi 9 e 10, del d.m. n. 205/2023 in favore dei docenti con almeno tre anni scolastici di servizio nel decennio precedente. Secondo le ricorrenti, il corretto computo della riserva avrebbe consentito il loro inserimento nella graduatoria dei vincitori anziché nell’elenco degli idonei. L’Amministrazione ha eccepito la tardività dell’impugnazione della graduatoria del 17 marzo 2025. Il Collegio ha inoltre verificato, mediante istruttoria, quando le ricorrenti avessero potuto conoscere i punteggi attribuiti e la lesività della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile, assorbendo le ulteriori questioni. L’impugnazione della graduatoria del 17 marzo 2025 è stata ritenuta tardiva: già alla data della pubblicazione le ricorrenti conoscevano o potevano conoscere sia la propria esclusione dalla graduatoria dei vincitori sia il numero dei riservisti, e quindi la lesività derivante dal dedotto errato calcolo della quota di riserva. I punteggi erano inoltre visionabili sul Portale Unico del Reclutamento già dal 13 febbraio 2025 per una ricorrente e dal 6 marzo 2025 per l’altra. I successivi scorrimenti non potevano differire il dies a quo, né il secondo scorrimento dell’11 agosto 2025 poteva essere individuato arbitrariamente come momento di perfezionamento dell’interesse, anche perché non era stato impugnato il primo scorrimento del 29 luglio 2025. L’impugnazione dello scorrimento dell’11 agosto 2025 è stata dichiarata inammissibile, trattandosi di atto consequenziale alla graduatoria ormai non più impugnabile. Il TAR ha comunque rilevato, ad abundantiam, l’infondatezza nel merito della censura: i concorrenti appartenenti alla categoria riservataria che risultino vincitori per merito non devono essere computati nella quota di riserva, poiché la riserva mira a garantire l’effettiva assunzione dei beneficiari mediante il trattamento preferenziale. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento di 1.500 euro di spese, oltre accessori, mentre nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
art. 73 c.p.a.
È stato richiamato per l’avviso alle parti sui possibili profili di inammissibilità rilevati d’ufficio dal Collegio.
art. 5 d.P.R. n. 487/1994
È stato invocato dalle ricorrenti con riferimento al limite massimo della quota di riserva nei concorsi pubblici; la censura è stata ritenuta comunque infondata nel merito.
art. 13, commi 9 e 10, d.m. n. 205/2023
riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna Regione e per ciascuna tipologia di posto
Prevede la riserva in favore dei docenti con almeno tre anni scolastici di servizio nel periodo indicato; il giudice ha ritenuto che i beneficiari vincitori per merito non debbano essere computati nella quota riservata.
art. 59, comma 10-bis, d.l. n. 73/2021, convertito nella l. n. 106/2021
Costituisce la base normativa della riserva in favore del personale docente con tre anni di anzianità di servizio.
art. 35-ter d.lgs. n. 165/2001
È richiamato dalla lex specialis quale fondamento delle modalità telematiche di conoscibilità del punteggio tramite il Portale Unico del Reclutamento.
art. 11, comma 14, l. n. 124/1999
È richiamato dal d.m. n. 205/2023 per la valutazione del servizio scolastico utile ai fini della riserva.
Massime di principio
- Il termine per impugnare una graduatoria decorre dalla sua pubblicazione quando il concorrente può conoscere, o ha già conosciuto, la propria posizione, il punteggio attribuito e la concreta lesione derivante dal mancato inserimento tra i vincitori; non è necessario attendere successivi scorrimenti o il definitivo esaurimento delle possibilità di assunzione.
- I successivi scorrimenti della graduatoria non differiscono il dies a quo per impugnare la graduatoria originaria quando la lesione dedotta era già immediatamente percepibile; l’impugnazione tardiva dell’atto presupposto rende inammissibile quella dell’atto successivo strettamente consequenziale.
- Nelle procedure concorsuali, ai fini del calcolo dei posti riservati a una determinata categoria, non devono essere computati i candidati appartenenti alla categoria riservataria che risultino comunque vincitori per merito, poiché la riserva è destinata a garantire l’effettiva assunzione mediante il trattamento preferenziale e non il mero raggiungimento numerico di una percentuale di assunzioni.
- La conoscibilità del punteggio attraverso il profilo personale del candidato sul Portale Unico del Reclutamento può concorrere a determinare la piena conoscenza della lesività della graduatoria, anche se il candidato non è inserito nella graduatoria dei vincitori ma in un elenco non graduato di idonei.
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