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Sentenza

Sentenza n. 3468/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente: in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202510460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio e inerzia dell’amministrazione sull’avvio del procedimento per la presentazione della domanda di visto e sulla successiva conclusione del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione nell’ambito del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio. In particolare, dopo la preiscrizione universitaria e la trasmissione della richiesta tramite il portale Universitaly, lamentava il rifiuto dell’Ambasciata italiana in Pakistan di concedere un appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto. Ha chiesto che l’amministrazione fosse condannata a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre sollecitato la conclusione del procedimento e il rilascio del visto.

La decisione

Il TAR ha rilevato che, nelle more del giudizio, l’appuntamento presso l’Ambasciata è stato concesso. Pertanto, con riguardo alla pretesa di essere posto in condizione di presentare la domanda di visto, ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo stata soddisfatta la richiesta del ricorrente. Il giudice ha precisato che il termine di novanta giorni previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 349/1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dalla concessione dell’appuntamento, e che l’amministrazione è comunque tenuta a fissare tempestivamente l’appuntamento quando richiesto dall’interessato. La domanda diretta a ottenere la conclusione del procedimento con il rilascio del visto è stata invece dichiarata inammissibile, poiché al momento della proposizione del ricorso non era ancora iniziato il termine di novanta giorni per provvedere. Le spese sono state compensate in considerazione dell’ingente flusso di domande gravante sull’Ambasciata e della reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 349/1999

    Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda; prima di tale momento non è configurabile la violazione del termine per provvedere sul rilascio del titolo.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla presentazione formale della domanda, non dalla preiscrizione universitaria o dalla trasmissione della richiesta tramite il portale Universitaly.
  • L’amministrazione diplomatica, pur dovendo decidere sulla domanda entro il termine previsto dalla legge una volta che essa sia stata formalmente presentata, è tenuta a fissare tempestivamente l’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda quando l’interessato ne faccia richiesta.
  • L’azione avverso il silenzio diretta a ottenere la conclusione del procedimento di rilascio del visto è inammissibile se, alla data di proposizione del ricorso, non è ancora decorso il termine legale per provvedere, perché la presentazione formale della domanda non è ancora avvenuta.
  • Se, durante il giudizio sul silenzio, l’amministrazione concede l’appuntamento che consente al richiedente di formalizzare la domanda, la pretesa relativa all’avvio del procedimento è soddisfatta e, per tale parte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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