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Sentenza

Sentenza del 18/10/2017 n. 24533 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999, con cui l'Agenzia delle Entrate contestava a P.T. di avere finanziato la società Much Money Finanziaria di P.O. e di avere omesso di dichiarare redditi di capitale pari a Lire 151.200.000. Gli eredi hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale emessa in sede di rinvio, deducendo, tra l'altro, violazioni delle norme sul procedimento e sul diritto di difesa, delle disposizioni in materia di accertamento IVA e vizi di motivazione. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato tali censure perché il ricorso non conteneva una sintetica esposizione dei fatti di causa: la sezione relativa ai fatti consisteva nella riproduzione integrale e sequenziale degli atti dei precedenti giudizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ritenendo insufficiente il mero assemblaggio degli atti processuali. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese di giudizio, liquidate in 6.500 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito. È rimasta quindi ferma la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    "esposizione sommaria dei fatti di causa"

    Il ricorso per cassazione deve contenere una ricostruzione sintetica, selettiva e comprensibile dei fatti rilevanti. Non è sufficiente riprodurre integralmente gli atti dei precedenti gradi di giudizio, perché l'onere di individuare e riassumere i fatti rilevanti spetta al ricorrente.

  • Legge n. 212 del 2000

    È stata invocata dai ricorrenti in relazione alle garanzie del contribuente e al diritto di difesa, ma la Corte non ha esaminato nel merito tali censure, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei requisiti formali.

  • Legge n. 241 del 1990

    È stata richiamata dai ricorrenti con riferimento alla validità e alla motivazione dell'azione amministrativa, ma la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51, 52 e 54

    Le disposizioni sono state indicate come parametro per contestare i poteri e le modalità dell'accertamento fiscale, ma la Corte non ha valutato tali doglianze sostanziali perché il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario esporre i fatti in modo autonomo, sintetico e selettivo, evidenziando quelli indispensabili per comprendere le censure; la semplice copia integrale degli atti processuali può comportare l'inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non è tenuta a ricostruire autonomamente la vicenda processuale leggendo e collegando documenti e atti riprodotti dal ricorrente: tale attività deve essere svolta dalla parte mediante una chiara sintesi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio formale, i motivi relativi alla fondatezza dell'accertamento o alla violazione delle garanzie del contribuente non vengono esaminati nel merito.
  • La mancata esposizione sommaria dei fatti costituisce un vizio preliminare e autonomo, idoneo a impedire l'esame dell'intero ricorso e a comportare la condanna alle spese.

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