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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37732/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva confermato la responsabilità per rapina, lesioni aggravate, furto aggravato e altri reati e aveva rideterminato la pena. Nel ricorso per cassazione si denunciava la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, c.p. in relazione al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'art. 124 c.p.p., sostenendo che la querela relativa al reato di furto aggravato fosse tardiva alla luce della novella normativa (mutato regime di procedibilità) e che, per effetto di un aumento ex art. 81, comma 2, c.p.p., fosse stata irrogata una pena illegale (aumento di due mesi). Con l'atto di appello si era anche chiesta la riqualificazione del fatto in furto non aggravato e la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel contesto del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., siano ammissibili in cassazione solo le doglianze attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o a vizi inerenti la determinazione della pena non trasfusi in illegità della sanzione. Il Collegio ha osservato che il ricorrente non poteva avvalersi del nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 (in vigore al momento della richiesta di concordato) anche perché sussisteva costituzione di parte civile, circostanza che esclude il beneficio della novella. Per l'evidente inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma sul concordato in appello: in materia di concordato in appello la cassazione è limitata a specifiche doglianze sulla formazione della volontà di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia; doglianze rinunciate o relative alla determinazione della pena non confluite in illegità sono inammissibili.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; in questo caso il ricorrente ha invocato tali lettere per denunciare violazioni della disciplina sostanziale e processuale relative al furto aggravato e alla querela.

  • art. 624 c.p.

    Norma sul furto; la modifica operata dal d.lgs. 150/2022 ha inciso sul regime di procedibilità di talune ipotesi (secondo la tesi difensiva), ma la Corte ha ritenuto che il ricorrente non potesse avvalersene per le ragioni esposte (tempistica e costituzione di parte civile).

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    Disciplina la rapina e le aggravanti; è stata richiamata nel quadro delle contestazioni collegate al medesimo disegno criminoso e alla qualificazione degli illeciti.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Novella che ha modificato il regime di procedibilità per talune fattispecie (richiamata dal ricorrente per sostenere la tardività della querela rispetto alla nuova disciplina); la Corte ha ritenuto che il nuovo regime non potesse giovare al ricorrente, anche per la presenza di parte civile.

  • art. 81, comma 2 c.p.p.

    Riferito dal ricorrente quale norma che avrebbe determinato un aumento di pena (due mesi) applicato illegittimamente; la Corte ha escluso che si trattasse di una pena 'illegale' nel senso giurisprudenziale tale da rendere ammissibile il ricorso.

  • art. 124 c.p.p.

    Norma collegata ai termini per la querela/procedibilità richiamata dal ricorrente nella censura di tardività della querela; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza alla luce dell'entrata in vigore della novella e della costituzione di parte civile.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili in cassazione solo le censure attinenti alla formazione della volontà di concordare, al consenso del pubblico ministero e alla difformità del contenuto della pronuncia; molte contestazioni sostanziali rinunciate in sede di concordato diventano inammissibili.
  • La distinzione tra 'pena illegale' e 'pena illegittima' è rilevante: la cassazione ammette censure solo se la pena è realmente al di fuori del sistema sanzionatorio (illegale), non quando vi sia una mera violazione formale o interpretativa nella determinazione della pena.
  • Una modifica legislativa che muta il regime di procedibilità può non giovare al reo se, al momento rilevante, sono insorte circostanze (es. costituzione di parte civile) o se il ricorrente ha già compiuto atti che implicano rinuncia a contestazioni; l'operatività temporale della novella è cruciale.
  • Chi propone un ricorso in cassazione deve evitare censure manifestamente infondate o inammissibili: l'art. 616 c.p.p. può comportare sanzioni economiche a titolo di responsabilità per aver proposto impugnazioni senza prospettive fondate.
  • Quando si contesta la qualificazione di un fatto (es. furto aggravato vs. non aggravato) occorre verificare preliminarmente la tempestività della querela e l'effetto di eventuali novellazioni normative; la presenza di parte civile spesso preclude la procedibilità d'ufficio.

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