Cassazione Civile, Ordinanza n. 05504/2025 del 02/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un ex dipendente di ottenere l'indennità sostitutiva per ferie non godute maturate dal 2013 fino al collocamento in quiescenza avvenuto il 31/10/2017, per l'importo complessivo di euro 39.882,67. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, mentre la corte d'appello, in parziale riforma, ha riconosciuto solo euro 7.255,28, limitatamente alle giornate che erano state ammesse dalla parte datoriale. Contro la sentenza d'appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi per non avere la corte valutato documenti e comunicazioni depositati in primo grado; (2) omesso esame di fatti decisivi con riferimento ai prospetti presenza degli anni 2000-2017; (3) violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 3, Cost. e dell'art. 21 del CCNL 05/12/1996, sostenendo che la corte avesse confuso ferie e congedo ordinario e avesse erroneamente interpretato la sigla 'CO' nei prospetti presenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non aveva riprodotto o sintetizzato nel ricorso il contenuto dei documenti asseritamente trascurati, né aveva spiegato in modo specifico la decisività dei fatti allegati, secondo il canone di legittimità richiamato dalla giurisprudenza di cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza impugnata aveva effettivamente esaminato i prospetti di presenza, traendone una conclusione diversa da quella del giudice di primo grado; la doglianza, quindi, mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la corte territoriale non aveva confuso ferie e congedo ordinario, ma aveva compiuto un accertamento di fatto sulla non riferibilità della sigla 'CO' al 'cumulo ore'; anche tale censura si traduceva in una richiesta di rivalutazione del merito. Non sono state liquidate spese, poiché la resistente è rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo nei limiti propri del controllo di legittimità; la censura è inammissibile se non vengono indicati con precisione il contenuto del documento trascurato e la sua decisività certa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere invocata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove, quando la censura investe in realtà l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
art. 116, comma 1, c.p.c.
La valutazione di documenti liberamente apprezzabili dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione come se si trattasse di prova legale.
art. 36, comma 3, Cost.
È richiamato dalla parte ricorrente come parametro sostanziale relativo al diritto alle ferie e alla loro tutela economica.
art. 21 del CCNL 05/12/1996
È invocato dal ricorrente per sostenere il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Viene richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Cass. 26/06/2018 n. 16812
È richiamata quale precedente secondo cui il mancato esame di un documento è censurabile solo se il documento avrebbe con certezza portato a una decisione diversa.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di omesso esame di un documento è configurabile solo se il ricorso indica specificamente il contenuto del documento, il fatto decisivo da esso desumibile e la ragione per cui tale fatto avrebbe con certezza condotto a una decisione diversa.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o del fatto storico, quando il giudice di merito abbia già esaminato il materiale istruttorio e ne abbia tratto conclusioni diverse.
- La deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non assolve a un onere di specifica allegazione e di autosufficienza idoneo a consentire il controllo sulla decisività del fatto non esaminato.
- I documenti liberamente apprezzabili dal giudice di merito non sono sindacabili in cassazione sotto il profilo del merito della valutazione probatoria, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
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