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Parere

Parere n. 412/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. k10/716580 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento n. k10/716580 di diniego della concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dalla pendenza di un procedimento penale per ricettazione e dall’insufficienza dei redditi dichiarati per il periodo d’imposta 2018. Il ricorrente ha dedotto che il procedimento penale era stato archiviato dal G.I.P. l’11 dicembre 2020 e che, per il 2018, aveva dichiarato un reddito di euro 18.999,00, superiore alla soglia di euro 12.910,05. La Sezione ha rilevato che il modello 730 asseritamente allegato al ricorso, decisivo per verificare la sufficienza del reddito, non era disponibile nel fascicolo trasmesso dal Ministero.

Il parere

La Sezione ha ritenuto l’affare non maturo per la decisione e ha disposto un’integrazione istruttoria. Il Ministero dell’interno deve trasmettere gli allegati al ricorso, in particolare la documentazione fiscale rilevante, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere. Ogni decisione in rito e nel merito, compresi eventuali ulteriori approfondimenti istruttori, è stata espressamente riservata. In caso di mancato ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.

Osservazioni

Integrazione istruttoria - Allegati al ricorso

Il Ministero dell’interno deve trasmettere alla Sezione gli allegati al ricorso straordinario, non risultando acquisiti al fascicolo. La documentazione è necessaria per verificare la deduzione del ricorrente relativa al reddito percepito nel periodo d’imposta 2018 e, in particolare, il modello 730 richiamato nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    La disposizione costituisce il fondamento della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 10

    La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la decisione dipende da documenti richiamati dal ricorrente ma non presenti nel fascicolo, il Consiglio di Stato può disporre un’integrazione istruttoria nei confronti dell’amministrazione riferente prima di pronunciarsi sul rito e sul merito.
  • L’amministrazione destinataria dell’incombente istruttorio deve trasmettere la documentazione entro il termine assegnato; in caso di mancato ingiustificato adempimento, l’affare può essere deciso sulla base degli atti già disponibili.
  • La verifica della sufficienza reddituale dedotta a sostegno di una domanda di concessione della cittadinanza richiede l’acquisizione della documentazione fiscale pertinente, ove questa sia decisiva per la controversia.

Diniego della cittadinanza italiana e integrazione istruttoria

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino pakistano contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della concessione della cittadinanza italiana, adottato con provvedimento n. k10/716580. La Sezione Prima ha esaminato l’affare nell’adunanza del 26 febbraio 2026.

Premesse e domanda di cittadinanza

Il ricorrente aveva presentato, il 6 settembre 2016, domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Il Ministero dell’interno aveva respinto l’istanza per due ragioni: la pendenza di un procedimento penale per il delitto di ricettazione e l’insufficienza dei redditi percepiti nel periodo d’imposta 2018.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, che il procedimento penale era stato archiviato dal G.I.P. del Tribunale competente con provvedimento dell’11 dicembre 2020. Ha inoltre sostenuto di avere dichiarato, per il periodo d’imposta 2018, un reddito di euro 18.999,00, superiore alla soglia di euro 12.910,05 indicata come applicabile al caso concreto.

Il ricorrente ha richiamato, a sostegno della propria deduzione reddituale, un modello 730 che avrebbe allegato al ricorso.

Valutazioni della Sezione

La Sezione ha ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione. Il modello 730 e gli altri allegati al ricorso non risultavano infatti nella disponibilità della Sezione, poiché non emergeva che il Ministero li avesse trasmessi insieme al ricorso straordinario e alla relazione di rito.

La documentazione è stata ritenuta necessaria per verificare la fondatezza della contestazione relativa all’insufficienza reddituale. La Sezione non ha quindi assunto alcuna posizione definitiva né sulla rilevanza dell’archiviazione del procedimento penale né sulla sussistenza del requisito reddituale.

Incombente istruttorio e rinvio

Il Ministero dell’interno è stato incaricato di trasmettere gli allegati al ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione del parere. La Sezione ha precisato che, in caso di mancato ingiustificato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.

Ogni decisione in rito e nel merito, compresi eventuali ulteriori approfondimenti istruttori, è rimasta impregiudicata. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissare nel secondo trimestre del 2026.

Oscuramento dei dati personali

Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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