Sentenza n. 272/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 49/2025, depositata e resa pubblica il 15.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 375/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 29.09.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 49/2025, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La pronuncia del giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. È stata inoltre richiesta la condanna al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo il computo delle somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario operi su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando tutti gli atti necessari all'esecuzione. Ha respinto la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La condanna al pagamento dell'indennizzo per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione del giudicato richiede particolari motivi; nel caso concreto tali motivi non sono stati ravvisati, essendo stata ritenuta sufficiente la nomina del commissario ad acta.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e prima della proposizione del ricorso.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute da una pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento integrale del titolo, salvo detrarre quanto eventualmente già corrisposto.
- In sede di ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente per il ritardo nell'esecuzione del giudicato: occorrono particolari motivi, che possono essere esclusi quando la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente ad assicurare il sollecito adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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