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Sentenza

Sentenza del 12/05/2017 n. 11881 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, determinando un maggiore imponibile sulla base di indagini bancarie svolte sui conti della società, dei soci e di altri soggetti ritenuti collegati all’attività aziendale, oltre al recupero di un costo considerato non deducibile. La società ha contestato, con dieci motivi, la motivazione dell’avviso, la durata e le modalità della verifica, l’utilizzabilità delle indagini bancarie, la riferibilità alla società dei conti intestati a terzi, il mancato riconoscimento di costi e diversi profili di omessa pronuncia e vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem dell’avviso, purché il contribuente conosca il processo verbale richiamato, e sufficiente la valutazione complessiva delle osservazioni presentate. Ha confermato che il termine di trenta giorni previsto per la permanenza dei verificatori riguarda i soli giorni lavorativi di effettiva presenza presso la sede del contribuente. Ha inoltre stabilito che i dati di conti intestati a terzi possono essere utilizzati se l’Amministrazione dimostra, anche mediante presunzioni, la loro riferibilità al contribuente; in tal caso spetta a quest’ultimo provare l’estraneità delle operazioni. Non è dovuto alcun riconoscimento forfetario di costi nell’accertamento analitico-presuntivo fondato su indagini bancarie. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.200 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L’avviso di accertamento può essere motivato mediante rinvio a un processo verbale di constatazione già conosciuto dal contribuente; non è necessario riprodurre integralmente o confutare analiticamente ogni osservazione difensiva.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, commi 2, 5 e 7

    La permanenza degli operatori ... non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità.

    Il termine riguarda i giorni di effettiva attività lavorativa svolta presso la sede del contribuente, non tutti i giorni consecutivi intercorrenti tra inizio e fine della verifica. Le osservazioni successive al processo verbale devono essere valutate, ma non necessariamente esaminate analiticamente una per una.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Le indagini finanziarie possono fondare l’accertamento e possono riguardare anche conti formalmente intestati a terzi, purché l’Amministrazione dimostri la connessione con il contribuente sottoposto a verifica.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54

    Le risultanze dei rapporti bancari possono essere utilizzate per ricostruire ricavi e imponibile ai fini IVA quando sussistono elementi che ne dimostrano la riferibilità all’attività del contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    Solo nell’accertamento induttivo puro il Fisco deve riconoscere una quota forfetaria dei costi di produzione; tale automatismo non opera nell’accertamento analitico o analitico-presuntivo.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109

    La deducibilità dei costi richiede la prova della loro effettiva esistenza, inerenza e corretta imputazione; nel caso concreto la censura della società è stata ritenuta inammissibile e comunque non adeguatamente documentata.

  • Codice civile, art. 2700

    Il processo verbale di constatazione fa fede privilegiata sui fatti attestati come avvenuti in presenza dei verificatori; la contestazione richiede, per tali fatti, la querela di falso.

  • D.P.R. n. 115 del 2000, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento motivato per relationem è normalmente valido se il contribuente ha avuto effettiva conoscenza del verbale o degli atti richiamati e può quindi esercitare pienamente la difesa.
  • L’Amministrazione deve considerare le osservazioni del contribuente, ma non è obbligata a rispondere in modo analitico a ogni singola argomentazione, purché la motivazione complessiva renda comprensibile il loro superamento.
  • Il limite temporale della verifica presso la sede del contribuente si calcola sui giorni lavorativi di effettiva presenza, escludendo le attività svolte altrove e i periodi di sospensione giustificata.
  • I conti bancari intestati a soci, familiari o terzi possono essere utilizzati contro l’impresa quando il Fisco dimostri, anche tramite presunzioni gravi e coerenti, la riferibilità delle movimentazioni all’attività economica; dopo tale dimostrazione, l’onere passa al contribuente.
  • Nell’accertamento analitico-presuntivo basato su dati bancari non esiste un riconoscimento automatico o forfetario dei costi correlati ai maggiori ricavi: il contribuente deve documentare concretamente l’esistenza, l’inerenza e l’ammontare dei costi.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e coerenti con il vizio denunciato; non è sufficiente chiedere una nuova valutazione dei fatti o mescolare indistintamente violazioni di legge e vizi motivazionali.
  • Quando il giudice decide sul merito in senso incompatibile con una questione preliminare, il rigetto di quest’ultima può risultare implicito e non integra necessariamente omessa pronuncia.

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