Sentenza n. 11598/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno nr. K10/-OMISSIS-/R del 10 settembre 2024, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 2 novembre 2022 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, per carenza di motivazione, sostenendo che il provvedimento si fondasse su mere risultanze informative senza indicazione dell'organo procedente, degli accertamenti svolti e delle ragioni concrete del giudizio negativo. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 6 e 9 della legge n. 91/1992, per difetto di istruttoria, lamentando l'omessa valutazione della propria integrazione sociale nel contesto nazionale. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato l'informativa degli organi di sicurezza, dalla quale risultava il collegamento del ricorrente con un circuito di internauti caratterizzato da sentimenti antioccidentali, profili ideologici radicali, orientamenti a tratti filo-jihadisti e vicinanza a tesi takfiriste. Il ricorrente ha contestato l'idoneità di tali elementi a giustificare il diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione ministeriale, fondata sulla contiguità del ricorrente a movimenti e circuiti ideologici incompatibili con la sicurezza della Repubblica. Il richiamo all'informativa degli organi di sicurezza è stato considerato idoneo a integrare una motivazione per relationem, senza necessità di riportare nel provvedimento tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne, poiché la divulgazione analitica di tali dati avrebbe potuto compromettere la segretezza delle attività preventive e di controllo. In materia di cittadinanza per naturalizzazione, l'interesse del richiedente è recessivo rispetto alla tutela della sicurezza nazionale e l'Amministrazione può svolgere una valutazione prognostica rigorosa sull'affidabilità futura dell'interessato, considerando anche situazioni di astratta pericolosità sociale e non soltanto fatti penalmente rilevanti. Il Collegio ha ritenuto attendibili le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato e non sufficienti le mere smentite del ricorrente. Ha inoltre escluso la fondatezza di eventuali censure relative all'omesso preavviso di rigetto, poiché le informazioni riservate non avrebbero potuto essere ostese e la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in favore del Ministero dell'Interno in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione dell'interesse pubblico e dell'affidabilità del richiedente, anche in relazione alla sicurezza della Repubblica.
art. 6 l. 91/1992
È richiamato quale parametro della valutazione amministrativa e dell'istruttoria concernente la concessione della cittadinanza.
art. 3 l. 241/1990
Nei dinieghi fondati su ragioni di sicurezza nazionale l'obbligo motivazionale può essere assolto in forma attenuata: è sufficiente rendere comprensibile l'iter logico della decisione, senza esporre analiticamente tutte le fonti e i fatti riservati.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omissione del preavviso di rigetto non determina illegittimità quando le informazioni poste a fondamento del diniego sono secretate e non ostensibili, sicché la partecipazione non avrebbe potuto incidere sull'esito.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998
Le informazioni secretate relative alla sicurezza non sono ostensibili; tale carattere giustifica sia la motivazione per relationem sia l'esclusione del preavviso di rigetto.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'interesse privato del richiedente è recessivo rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza della Repubblica; il diniego può fondarsi su una valutazione prognostica dell'affidabilità e della piena adesione ai valori costituzionali, anche in assenza di condanne o fatti penalmente rilevanti.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su informazioni riservate degli organi di sicurezza, l'obbligo di motivazione è adeguatamente assolto se il provvedimento rende comprensibile l'iter logico seguito, senza dover divulgare analiticamente tutte le fonti, i fatti accertati o le valutazioni interne coperte da esigenze di segretezza.
- Il richiamo a un'informativa degli organi di sicurezza può costituire motivazione per relationem valida del diniego di cittadinanza, anche se il contenuto integrale dell'informativa non è riprodotto nel provvedimento.
- Le informazioni ufficiali raccolte e vagliate dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato possono essere ritenute attendibili; la loro contestazione non può fondarsi sulla sola negazione o rassicurazione dell'interessato, in assenza di elementi idonei a sovvertire il quadro informativo.
- Quando le informazioni poste a fondamento del diniego sono secretate e non ostensibili, l'omesso preavviso di rigetto non comporta illegittimità se la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1413/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1455/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1456/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1457/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1458/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1459/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →